Art. 517
 Inosservanza dell'ordine di trasporto obbligatorio o di precedenza

1.  Chiunque  non  ottempera  agli  ordini  dati  dal Ministero delle
infrastrutture  e dei trasporti, a norma dell'articolo 473, commi 4 e
5, e' punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a euro
207,00.
2.  Nei  casi  piu' gravi possono applicarsi, congiuntamente, le pene
dell'arresto e dell'ammenda, nei limiti suindicati.