Art. 519 Alterazione di nave o galleggiante requisiti 1. Chiunque, senza l'autorizzazione dell'autorita' che ha ordinata la requisizione, altera o modifica, in tutto o in parte, lo stato della nave o del galleggiante requisito, e' punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a euro 516,00. 2. Nei casi piu' gravi, possono applicarsi congiuntamente le pene dell'arresto e dell'ammenda, nei limiti suindicati.