Art. 519
            Alterazione di nave o galleggiante requisiti

1. Chiunque, senza l'autorizzazione dell'autorita' che ha ordinata la
requisizione,  altera o modifica, in tutto o in parte, lo stato della
nave  o del galleggiante requisito, e' punito con l'arresto fino a un
anno o con l'ammenda fino a euro 516,00.
2.  Nei  casi  piu'  gravi, possono applicarsi congiuntamente le pene
dell'arresto e dell'ammenda, nei limiti suindicati.