Art. 52 Magistrati militari 1. I magistrati militari sono distinti secondo le funzioni esercitate e sono equiparati ai corrispondenti magistrati ordinari. 2. Le funzioni giudicanti sono: a) di primo grado (giudice presso il Tribunale militare e presso l'Ufficio militare di sorveglianza); b) di secondo grado (giudice presso la Corte militare di appello); c) semidirettive di primo grado (presidente di sezione presso il Tribunale militare); d) semidirettive di secondo grado (presidente di sezione della Corte militare di appello); e) direttive di primo grado (presidente del Tribunale militare); f) direttive elevate di primo grado (presidente del Tribunale militare di sorveglianza); g) direttive di secondo grado (presidente della Corte militare di appello). 3. Le funzioni requirenti sono: a) di primo grado (sostituto procuratore militare); b) di secondo grado (sostituto procuratore generale militare presso la Corte militare di appello); c) di legittimita' (sostituto procuratore generale militare presso la Procura generale militare presso la Corte di Cassazione); d) semidirettive di secondo grado (avvocato generale militare presso la Corte militare di appello); e) direttive di primo grado (procuratore militare della Repubblica presso il Tribunale militare); f) direttive di secondo grado (procuratore generale militare presso la Corte militare di appello); g) direttive superiori requirenti di legittimita' (procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione). 4. Lo stato giuridico, le garanzie d'indipendenza, l'avanzamento e il trattamento economico dei magistrati militari sono regolati dalle disposizioni in vigore per i magistrati ordinari, in quanto applicabili.