Art. 525
                  Competenza dei tribunali militari

1.  Se  i  reati  previsti  dagli articoli 517 e 523 sono commessi in
tempo  di  guerra, la competenza spetta ai tribunali militari; quando
il  giudice  ritenga  di  infliggere  la  sola  pena pecuniaria, puo'
provvedersi  con  decreto  penale, secondo le disposizioni del codice
penale militare di pace.