Art. 526
                        Sanzioni disciplinari

1.  Le  mancanze  commesse  a  bordo  dalle persone imbarcate verso i
rappresentanti   dell'amministrazione  dello  Stato,  indicati  nella
sezione   III   del  presente  capo,  sono  punite  con  le  sanzioni
disciplinari previste dagli articoli 1249 e seguenti del codice della
navigazione.
2.  L'esercizio del potere disciplinare di cui al comma 1 e' affidato
alle persone indicate dagli articoli 1249 e seguenti del codice della
navigazione.
3. I rapporti relativi a mancanze disciplinari a carico delle persone
imbarcate  sono  dal  comandante  militare  o dal commissario statale
presentati  al  capitano  della nave o galleggiante, che li trascrive
nel   giornale   nautico,   con   l'indicazione   dei   provvedimenti
disciplinari adottati.
4. Il comandante militare, che ha assunto il comando della nave o del
galleggiante  in forza della facolta' conferitagli dall'articolo 493,
sostituisce   interamente   il  capitano  nell'esercizio  del  potere
disciplinare su tutte le persone imbarcate.
5.  Oltre alle sanzioni disciplinari di cui al comma 1, per qualsiasi
atto  od  omissione  capace di turbare il buon andamento del servizio
cui  la nave o galleggiante requisito e' adibito puo' essere inflitta
ai   colpevoli,  dall'autorita'  marittima  competente,  la  sanzione
disciplinare  dell'inibizione  della  navigazione da un minimo di tre
mesi  a  un  massimo  di  due  anni, indipendentemente dalle sanzioni
penali applicabili in virtu' di altre leggi.
 
          Nota all'art. 526:
             -  Il  testo dell'art. 1249 del codice della navigazione
          e' i l seguente:
             «Art.   1249   (Potere  disciplinare  nella  navigazione
          marittima e interna). - In materia di navigazione marittima
          o interna il potere disciplinare e' esercitato:
              1.   dal   comandante   della   nave   sui   componenti
          dell'equipaggio  e  sui  passeggeri,  ancorche'  non  siano
          cittadini italiani;
              2. dai comandanti di porto marittimo sugli appartenenti
          al   personale   marittimo   e   sulle   persone   indicate
          nell'articolo 68;
              3.  dai  comandanti  di porto della navigazione interna
          sugli appartenenti al personale della navigazione interna;
              4.  dall'autorita'  preposta alla disciplina del lavoro
          portuale  sulle  imprese,  sui datori di lavoro nei porti e
          sui lavoratori portuali;
              5.  dalle autorita' consolari all'estero sui componenti
          dell'equipaggio;
              6.  dai  comandanti  delle navi da guerra nazionali sui
          componenti  dell'equipaggio  quando  la  nave,  su cui sono
          imbarcati,  e' in corso di navigazione o in un paese estero
          nel quale non risiede un'autorita' consolare.