Art. 527 
Norme applicabili all'amministrazione e  contabilita'  del  Ministero
                        della difesa. Rinvio 
 
1. Al Ministero della  difesa  si  applicano  le  norme  vigenti  per
l'amministrazione e contabilita' delle  amministrazioni  statali,  in
quanto non derogate dalle disposizioni del presente libro e con  esse
compatibili. 
2. Il regolamento detta le norme di attuazione per  l'amministrazione
e contabilita' del Ministero della difesa, ivi  compresa  l'attivita'
ispettiva. Il controllo strategico e' disciplinato  dall'articolo  21
del regolamento, in attuazione dell'articolo 6, comma 1, del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286. 
 
          Nota all'art. 527:
             -  Il  testo  dell'articolo  6,  comma  1,  del  decreto
          legislativo   30   luglio   1999,   n.   286   (Riordino  e
          potenziamento  dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
          valutazione  dei  costi,  dei  rendimenti  e  dei risultati
          dell'attivita'  svolta  dalle  amministrazioni pubbliche, a
          norma  dell'articolo  11  della  L.  15 marzo 1997, n. 59),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193,
          e' il seguente:
             «Art. 6 (La valutazione e il controllo strategico). - 1.
          L'attivita'  di  valutazione  e controllo strategico mira a
          verificare,   in  funzione  dell'esercizio  dei  poteri  di
          indirizzo  da  parte  dei  competenti  organi,  l'effettiva
          attuazione  delle scelte contenute nelle direttive ed altri
          atti  di  indirizzo  politico.  L'attivita' stessa consiste
          nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o
          degli  eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle
          norme,   gli   obiettivi  operativi  prescelti,  le  scelte
          operative  effettuate  e  le  risorse  umane, finanziarie e
          materiali  assegnate,  nonche'  nella identificazione degli
          eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilita'
          per   la  mancata  o  parziale  attuazione,  dei  possibili
          rimedi».