Art. 527 Norme applicabili all'amministrazione e contabilita' del Ministero della difesa. Rinvio 1. Al Ministero della difesa si applicano le norme vigenti per l'amministrazione e contabilita' delle amministrazioni statali, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente libro e con esse compatibili. 2. Il regolamento detta le norme di attuazione per l'amministrazione e contabilita' del Ministero della difesa, ivi compresa l'attivita' ispettiva. Il controllo strategico e' disciplinato dall'articolo 21 del regolamento, in attuazione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
Nota all'art. 527: - Il testo dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193, e' il seguente: «Art. 6 (La valutazione e il controllo strategico). - 1. L'attivita' di valutazione e controllo strategico mira a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico. L'attivita' stessa consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonche' nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilita' per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi».