Art. 533 
                   Divieto di polizze assicurative 
 
1. E' fatto divieto al Ministero della difesa  di  stipulare  polizze
assicurative finalizzate a tenere indenni i propri  dipendenti  dalla
responsabilita' amministrativo-contabile derivante dallo  svolgimento
dei compiti istituzionali; in  caso  di  violazione  del  divieto  si
applica l'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
 
          Note all'art. 533:
             -  Il  testo del comma 59 dell'articolo 3 della legge 24
          dicembre  2007,  n. 244 (Disposizioni per la formazione del
          bilancio   annuale   e  pluriennale  dello  Stato  -  legge
          finanziaria  2008),  pubblicata  nel  supplemento ordinario
          alla  Gazzetta  Ufficiale  28  dicembre 2007, n. 300, e' il
          seguente:
             «59. E' nullo il contratto di assicurazione con il quale
          un  ente  pubblico  assicuri  propri  amministratori  per i
          rischi     derivanti    dall'espletamento    dei    compiti
          istituzionali  connessi  con  la  carica  e  riguardanti la
          responsabilita'  per  danni  cagionati allo Stato o ad enti
          pubblici  e  la  responsabilita'  contabile. I contratti di
          assicurazione in corso alla data di entrata in vigore della
          presente  legge cessano di avere efficacia alla data del 30
          giugno   2008.   In   caso  di  violazione  della  presente
          disposizione,  l'amministratore  che  pone  in essere o che
          proroga  il  contratto  di  assicurazione e il beneficiario
          della  copertura  assicurativa  sono  tenuti al rimborso, a
          titolo  di  danno erariale, di una somma pari a dieci volte
          l'ammontare   dei   premi  complessivamente  stabiliti  nel
          contratto medesimo».