Art. 533 Divieto di polizze assicurative 1. E' fatto divieto al Ministero della difesa di stipulare polizze assicurative finalizzate a tenere indenni i propri dipendenti dalla responsabilita' amministrativo-contabile derivante dallo svolgimento dei compiti istituzionali; in caso di violazione del divieto si applica l'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Note all'art. 533: - Il testo del comma 59 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, e' il seguente: «59. E' nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilita' per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilita' contabile. I contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno 2008. In caso di violazione della presente disposizione, l'amministratore che pone in essere o che proroga il contratto di assicurazione e il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo».