Art. 534 
       Attivita' negoziale del Ministero della difesa. Rinvio 
 
1. Fatto salvo quanto disposto dal presente titolo: 
a)ai contratti del Ministero della difesa  si  applicano  le  vigenti
disposizioni  in  materia  di  attivita'  negoziale  della   pubblica
amministrazione  statale,  ivi  comprese  la  disciplina  concernente
l'acquisizione di beni e servizi tramite  la  Concessionaria  servizi
informativi  spa  (CONSIP),  nonche'  la  disciplina  concernente  le
forniture e servizi informatici e, segnatamente, l'articolo 1,  commi
192, 193 e 194, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e l'articolo 67
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
b) ai contratti del Ministero della difesa relativi a lavori, servizi
e forniture, come definiti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 
163, recante il codice dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,
servizi e forniture, si applicano detto codice e le  disposizioni  in
esso specificamente dettate per i contratti nel settore della Difesa; 
c) si applica la legge 11 novembre 1986, n. 770; 
d) alle  locazioni  di  immobili  per  i  fabbisogni  allocativi  del
Ministero della difesa si applica  l'articolo  2,  comma  222,  della
legge 23 dicembre 2009, n. 191. 
2. Il regolamento detta le  norme  per  l'attuazione  e  l'esecuzione
degli articoli 92, comma 5, e 196, comma 1, del  decreto  legislativo
12 aprile 2006, n. 163, con i concerti e i pareri ivi indicati. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 01/06/2010,  n.
126 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
          Note all'art. 534: 
             - Il testo dell'articolo 1, commi 192, 193 e 194,  della
          legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  citata   nelle   note
          all'articolo 528, e' il seguente: 
             «192. Al fine di migliorare l'efficienza operativa della
          pubblica amministrazione e per il contenimento della  spesa
          pubblica, con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri sono individuati le applicazioni informatiche e  i
          servizi per i quali si rendono necessarie razionalizzazioni
          ed eliminazioni di duplicazioni e sovrapposizioni. Il CNIPA
          stipula contratti-quadro per l'acquisizione di  applicativi
          informatici e per  l'erogazione  di  servizi  di  carattere
          generale riguardanti  il  funzionamento  degli  uffici  con
          modalita' che riducano gli oneri derivanti dallo  sviluppo,
          dalla manutenzione e dalla gestione. 
             193. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo  1
          del decreto legislativo  12  febbraio  1993,  n.  39,  sono
          tenute ad avvalersi, uniformando le procedure e  le  prassi
          amministrative in corso, degli applicativi e dei servizi di
          cui al comma 192, salvo i casi in cui  possano  dimostrare,
          in   sede   di   richiesta   di   parere   di    congruita'
          tecnico-economica  di  cui  all'articolo  8  dello   stesso
          decreto  legislativo,  che  la  soluzione   che   intendono
          adottare, a parita'  di  funzioni,  risulti  economicamente
          piu' vantaggiosa. 
             194. Ai fini di  cui  al  comma  192,  con  decreto  del
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri  sono  individuati
          interventi di  razionalizzazione  delle  infrastrutture  di
          calcolo,   telematiche    e    di    comunicazione    delle
          amministrazioni di cui al comma 193». 
             - Il testo dell'articolo 67 del  decreto  legislativo  7
          marzo 2005, n. 82, e' il seguente: 
             «Art. 67 (Modalita' di sviluppo ed acquisizione).  -  1.
          Le  pubbliche  amministrazioni  centrali,  per  i  progetti
          finalizzati  ad  appalti  di  lavori  e  servizi  ad   alto
          contenuto di innovazione tecnologica,  possono  selezionare
          uno o piu' proposte utilizzando il concorso di idee di  cui
          all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica
          21 dicembre 1999, n. 554. 
             2. Le amministrazioni appaltanti possono  porre  a  base
          delle  gare  aventi  ad   oggetto   la   progettazione,   o
          l'esecuzione, o entrambe, degli appalti di cui al comma  1,
          le proposte ideative acquisite ai sensi del comma 1, previo
          parere tecnico  di  congruita'  del  CNIPA;  alla  relativa
          procedura e' ammesso a partecipare, ai sensi  dell'articolo
          57, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 21
          dicembre 1999, n. 554, anche  il  soggetto  selezionato  ai
          sensi del comma 1, qualora sia  in  possesso  dei  relativi
          requisiti soggettivi». 
             - Il testo degli articoli 92, comma 5, e 196,  comma  1,
          del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice  dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi  e  forniture
          in attuazione delle  direttive  2004/17/CE  e  2004/18/CE),
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100, e' il seguente: 
             «Art. 92 (Corrispettivi, incentivi per la  progettazione
          e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti). -  1.-4.
          (omissis). 
             5. Una somma non superiore al due per cento dell'importo
          posto  a  base  di  gara  di  un'opera  o  di  un   lavoro,
          comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali
          a carico dell'amministrazione, a valere direttamente  sugli
          stanziamenti di cui all'articolo 93, comma 7, e' ripartita,
          per ogni singola opera o  lavoro,  con  le  modalita'  e  i
          criteri previsti in sede  di  contrattazione  decentrata  e
          assunti in un  regolamento  adottato  dall'amministrazione,
          tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della
          redazione del progetto, del piano  della  sicurezza,  della
          direzione dei lavori, del  collaudo,  nonche'  tra  i  loro
          collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo
          del due per cento, e' stabilita dal regolamento in rapporto
          all'entita' e alla complessita' dell'opera  da  realizzare.
          La   ripartizione   tiene   conto   delle   responsabilita'
          professionali  connesse  alle  specifiche  prestazioni   da
          svolgere. La corresponsione dell'incentivo e' disposta  dal
          dirigente  preposto  alla  struttura   competente,   previo
          accertamento positivo delle specifiche attivita' svolte dai
          predetti  dipendenti;  limitatamente  alle   attivita'   di
          progettazione,   l'incentivo   corrisposto    al    singolo
          dipendente  non  puo'  superare  l'importo  del  rispettivo
          trattamento economico complessivo  annuo  lordo;  le  quote
          parti  dell'incentivo  corrispondenti  a  prestazioni   non
          svolte  dai  medesimi  dipendenti,  in  quanto  affidate  a
          personale   esterno    all'organico    dell'amministrazione
          medesima,   ovvero   prive   del   predetto   accertamento,
          costituiscono economie. I soggetti di cui all'articolo  32,
          comma 1, lettere b) e  c),  possono  adottare  con  proprio
          provvedimento analoghi criteri». 
             «Art. 196  (Disciplina  speciale  per  gli  appalti  nel
          settore della difesa). - 1. Entro un  anno  dalla  data  di
          entrata in vigore del  presente  codice,  con  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  ai  sensi  dell'articolo  17,
          comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  su  proposta
          del Ministro della difesa,  di  concerto  con  il  Ministro
          delle infrastrutture e  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, sentito il Consiglio  superiore  dei  lavori
          pubblici, e il Consiglio di Stato che  si  pronuncia  entro
          quarantacinque giorni dalla richiesta, e' adottato apposito
          regolamento, in armonia con  il  presente  codice,  per  la
          disciplina delle attivita' del Ministero della  difesa,  in
          relazione ai lavori, ai servizi e alle  forniture  connessi
          alle esigenze della difesa militare, e  per  la  disciplina
          attuativa  dell'articolo  17.  Si  applica   il   comma   5
          dell'articolo 5. Il  regolamento  disciplina  altresi'  gli
          interventi da eseguire in Italia e all'estero  per  effetto
          di accordi internazionali, multilaterali o bilaterali». 
             - La legge 11 novembre 1986, n.  770  (Disciplina  delle
          procedure contrattuali  dello  Stato  per  l'esecuzione  di
          programmi di ricerca e per l'acquisizione e la manutenzione
          di  prodotti  ad  alta  tecnologia)  e'  pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 24 novembre 1986, n. 273. 
             - Il testo dell'articolo 2, comma 222,  della  legge  23
          dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato   -   legge
          finanziaria 2010),  pubblicata  nel  supplemento  ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2009,  n.  302,  e'  il
          seguente: 
             «222.   A   decorrere   dal   1°   gennaio   2010,    le
          amministrazioni dello Stato di cui all' articolo  1,  comma
          2, del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e
          successive  modificazioni,  incluse   la   Presidenza   del
          Consiglio  dei  ministri  e  le  agenzie,  anche   fiscali,
          comunicano annualmente all'Agenzia del demanio, entro il 31
          gennaio, la previsione triennale: a) del loro fabbisogno di
          spazio allocativo; b) delle superfici da esse occupate  non
          piu' necessarie.  Le  predette  amministrazioni  comunicano
          altresi' all'Agenzia del demanio, entro il 31  marzo  2011,
          le istruttorie in corso per reperire immobili in locazione. 
          L'Agenzia del demanio,  verificata  la  corrispondenza  dei
          fabbisogni comunicati con  gli  obiettivi  di  contenimento
          della spesa pubblica di cui agli articoli 1,  commi  204  e
          seguenti,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.   296,   e
          successive modificazioni, nonche' 74 del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni: a)
          accerta l'esistenza di immobili da  assegnare  in  uso  fra
          quelli di proprieta' dello Stato ovvero trasferiti ai fondi
          comuni d'investimento immobiliare di cui  all'  articolo  4
          del decreto-legge 25 settembre 2001,  n.  351,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,  e
          successive modificazioni; b)  verifica  la  congruita'  del
          canone degli immobili di  proprieta'  di  terzi,  ai  sensi
          dell' articolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre  2005,
          n. 266, individuati dalle predette amministrazioni  tramite
          indagini di mercato; c) stipula i  contratti  di  locazione
          ovvero rinnova, qualora ne persista il bisogno,  quelli  in
          scadenza sottoscritti  dalle  predette  amministrazioni  e,
          salvo quanto previsto alla lettera d), adempie  i  predetti
          contratti;   d)   consegna   gli   immobili   locati   alle
          amministrazioni  interessate  che,  per  il  loro   uso   e
          custodia, ne  assumono  ogni  responsabilita'  e  onere.  A
          decorrere dal 1° gennaio 2011, e' nullo ogni  contratto  di
          locazione  di  immobili  non  stipulato  dall'Agenzia   del
          demanio,  fatta  eccezione  per  quelli   stipulati   dalla
          Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri   e   dichiarati
          indispensabili per  la  protezione  degli  interessi  della
          sicurezza  dello  Stato  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri. Nello  stato  di  previsione  della
          spesa  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          istituito un fondo unico destinato alle spese per canoni di
          locazione   di    immobili    assegnati    alle    predette
          amministrazioni dello Stato. Per la  quantificazione  delle
          risorse finanziarie da  assegnare  al  fondo,  le  predette
          amministrazioni   comunicano   annualmente   al   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   l'importo   dei   canoni
          locativi. Le risorse del fondo sono impiegate  dall'Agenzia
          del demanio per il pagamento dei canoni di  locazione.  Per
          le finalita' di cui al  citato  articolo  1,  commi  204  e
          seguenti,  della  legge  n.  296  del  2006,  e  successive
          modificazioni,  le  predette   amministrazioni   comunicano
          all'Agenzia del demanio entro il 30  giugno  2010  l'elenco
          dei beni immobili  di  proprieta'  di  terzi  utilizzati  a
          qualsiasi  titolo.  Sulla  base   di   tali   comunicazioni
          l'Agenzia del demanio elabora un piano di razionalizzazione
          degli   spazi,    trasmettendolo    alle    amministrazioni
          interessate e al Ministero dell'economia e delle finanze  -
          Dipartimento del tesoro. A decorrere dal 1°  gennaio  2010,
          fermo restando quanto previsto dall' articolo 2, commi  618
          e  619,  della  legge  24  dicembre  2007,   n.   244,   le
          amministrazioni   interessate   comunicano   semestralmente
          all'Agenzia  del   demanio   gli   interventi   manutentivi
          effettuati sia sugli immobili di  proprieta'  dello  Stato,
          alle  medesime  in  uso  governativo,  sia  su  quelli   di
          proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi titolo,  nonche'
          l'ammontare  dei  relativi  oneri.  Gli  stanziamenti  alle
          singole amministrazioni per gli interventi di  manutenzione
          ordinaria  e  straordinaria,  a  decorrere   dall'esercizio
          finanziario 2011, non potranno eccedere gli importi spesi e
          comunicati all'Agenzia del demanio, fermi restando i limiti
          stabiliti  dall'articolo  2,  comma  618,  della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244. Entro novanta giorni dalla  data  di
          entrata  in  vigore  della   presente   legge,   tutte   le
          amministrazioni pubbliche di  cui  al  citato  articolo  1,
          comma 2,  del  decreto  legislativo  n.  165  del  2001,  e
          successive modificazioni, che  utilizzano  o  detengono,  a
          qualunque titolo, immobili di proprieta' dello Stato  o  di
          proprieta' dei medesimi soggetti pubblici,  trasmettono  al
          Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento  del
          tesoro l'elenco identificativo dei predetti  beni  ai  fini
          della redazione del rendiconto patrimoniale dello  Stato  a
          prezzi di mercato  previsto  dall'  articolo  6,  comma  8,
          lettera  e),  del  regolamento  di  cui  al   decreto   del
          Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43,  e  del
          conto generale del  patrimonio  dello  Stato  di  cui  all'
          articolo 14 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.  279.
          Entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello  di
          trasmissione del primo elenco, le amministrazioni di cui al
          citato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.  165
          del  2001,  e  successive  modificazioni,   comunicano   le
          eventuali   variazioni    intervenute.    Qualora    emerga
          l'esistenza di immobili di proprieta' dello  Stato  non  in
          gestione dell'Agenzia del  demanio,  gli  stessi  rientrano
          nella  gestione  dell'Agenzia.  Con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze  l'obbligo  di  comunicazione
          puo' essere esteso ad altre forme di attivo ai  fini  della
          redazione dei  predetti  conti  patrimoniali.  In  caso  di
          inadempimento dei predetti obblighi di comunicazione  e  di
          trasmissione,  l'Agenzia  del  demanio   ne   effettua   la
          segnalazione alla Corte dei conti.  Con  provvedimento  del
          Direttore  dell'Agenzia  del  demanio  sono  stabilite   le
          modalita' delle comunicazioni e delle trasmissioni previste
          dal presente comma».