Art. 535 
                         Difesa Servizi spa 
 
1. E' costituita la societa' per azioni  denominata  «Difesa  Servizi
spa», ai fini  dello  svolgimento  dell'attivita'  negoziale  diretta
all'acquisizione di  beni  mobili,  servizi  e  connesse  prestazioni
strettamente correlate allo  svolgimento  dei  compiti  istituzionali
dell'Amministrazione  della  difesa  e  non  direttamente   correlate
all'attivita'  operativa  delle  Forze  armate,  da  individuare  con
decreto del  Ministro  della  difesa  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, nonche' ai fini dell'articolo 7  della
legge  24  dicembre  1985,  n.  808,  nonche'  delle   attivita'   di
valorizzazione  e  di  gestione,  fatta  eccezione  per   quelle   di
alienazione, degli immobili militari, da realizzare anche  attraverso
accordi  con  altri  soggetti  e   la   stipula   di   contratti   di
sponsorizzazione. 
2. La societa' e' posta sotto la vigilanza del Ministro della  difesa
e ha sede in Roma. Il capitale sociale della societa' e' stabilito in
euro 1 milione, e i successivi eventuali aumenti  del  capitale  sono
determinati con decreto del Ministro della  difesa,  che  esercita  i
diritti dell'azionista. Le azioni  della  societa'  sono  interamente
sottoscritte dal Ministero della difesa e non possono formare oggetto
di diritti a favore di terzi. La societa' opera secondo gli indirizzi
strategici  e  i  programmi  stabiliti  con  decreto   del   medesimo
Ministero,  di  concerto  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze. 
3.  La  societa'  ha  a  oggetto  la   prestazione   di   servizi   e
l'espletamento   di   attivita'    strumentali    e    di    supporto
tecnico-amministrativo in favore  dell'Amministrazione  della  difesa
per  lo  svolgimento  di  compiti  istituzionali   di   quest'ultima.
L'oggetto  sociale,   riguardante   l'attivita'   negoziale   diretta
all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse  prestazioni,  e'
strettamente correlato allo svolgimento dei compiti istituzionali del
comparto sicurezza e difesa, anche attraverso l'espletamento, per  le
Forze armate, delle funzioni di  centrale  di  committenza  ai  sensi
dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 
163. Le predette funzioni di centrale di committenza  possono  essere
svolte anche per  le  altre  Forze  di  polizia,  previa  stipula  di
apposite convenzioni con le amministrazioni interessate. La  societa'
puo' altresi'  esercitare  ogni  attivita'  strumentale,  connessa  o
accessoria  ai  suoi  compiti  istituzionali,  nel   rispetto   della
normativa  nazionale  e  comunitaria  in  materia  di  affidamento  a
societa' a capitale interamente pubblico. 
4.  La  societa',  nell'espletare  le   funzioni   di   centrale   di
committenza,  utilizza   i   parametri   di   prezzo-qualita'   delle
convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23  dicembre
1999, n. 488, e successive modificazioni,  come  limiti  massimi  per
l'acquisto di beni e servizi comparabili. 
5. Lo statuto disciplinante il funzionamento interno  della  societa'
e' approvato con decreto del Ministro della difesa, di  concerto  con
il Ministro dell'economia e delle finanze. E' ammessa la  delega  dei
poteri dell'organo amministrativo a  uno  dei  suoi  membri.  Con  lo
stesso  decreto  sono  nominati  i  componenti   del   consiglio   di
amministrazione e del collegio sindacale  per  il  primo  periodo  di
durata in carica. I membri del consiglio di  amministrazione  possono
essere scelti  anche  tra  gli  appartenenti  alle  Forze  armate  in
servizio permanente. Le successive modifiche allo statuto e le nomine
dei componenti degli organi sociali per  i  successivi  periodi  sono
deliberate a norma del codice civile ed entrano in vigore  a  seguito
dell'approvazione delle stesse con decreto del Ministro della difesa,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
6. Lo statuto prevede: 
a) il divieto esplicito di cedere le azioni o  di  costituire  su  di
esse diritti a favore di terzi; 
b) la nomina da parte del Ministro della difesa dell'intero consiglio
di amministrazione e il suo assenso alla nomina dei dirigenti; 
c) le modalita'  per  l'esercizio  del  <<controllo  analogo>>  sulla
societa', nel rispetto dei  principi  del  diritto  europeo  e  della
relativa giurisprudenza comunitaria; 
d) le modalita' per l'esercizio dei poteri di indirizzo  e  controllo
sulla politica aziendale; 
e) l'obbligo  dell'esercizio  dell'attivita'  societaria  in  maniera
prevalente in favore del Ministero della difesa; 
f) il divieto di  chiedere  la  quotazione  in  borsa  o  al  mercato
ristretto. 
7. La pubblicazione del decreto di approvazione dello  statuto  nella
Gazzetta Ufficiale  tiene  luogo  degli  adempimenti  in  materia  di
costituzione delle societa' previsti dalla normativa vigente. 
8. Gli utili netti della societa' sono destinati a  riserva,  se  non
altrimenti  determinato  dall'organo  amministrativo  della  societa'
previa autorizzazione del Ministero vigilante. 
9. La societa' non puo' sciogliersi se non per legge. 
10. Il rapporto di lavoro del personale dipendente della societa'  e'
disciplinato dalle norme di diritto privato  e  dalla  contrattazione
collettiva. In deroga a quanto previsto  dal  comma  9  dell'articolo
23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la societa'  si
avvale anche del personale militare  e  civile  del  Ministero  della
difesa, anche di livello non dirigenziale, in possesso di  specifiche
competenze in campo amministrativo e gestionale, da impiegare secondo
le modalita' previste dallo stesso articolo. 
 
          Note all'art. 535:
             - Il testo dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 1985,
          n.  808  (Interventi  per  lo sviluppo e l'accrescimento di
          competitivita'   delle   industrie   operanti  nel  settore
          aeronautico), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio
          1986, n. 5, e' il seguente:
             «Art. 7 (Attivita' dimostrativa sul territorio nazionale
          e/o  all'estero.  -  1.  I  mezzi  ed  i materiali prodotti
          dall'industria  nazionale  ed  acquisiti  dallo  Stato o da
          altri  enti  pubblici  possono  essere messi a disposizione
          delle  industrie, previa autorizzazione del Ministro da cui
          dipende  l'amministrazione o l'ente che li ha in dotazione,
          per  effettuare,  a  titolo oneroso e con le debite cautele
          assicurative,   prove   dimostrative   sia  in  Italia  che
          all'estero,   su   richiesta  di  governi  stranieri  o  in
          occasione  di  mostre  o  di  visite  di  alte personalita'
          straniere».
             -  Il  decreto  legislativo  12  aprile 2006, n. 163, e'
          citato nelle note all'articolo 297.
             -  Il  testo  dell'articolo  26, comma 1, della legge 23
          dicembre  1999,  n. 488 (Disposizioni per la formazione del
          bilancio   annuale   e  pluriennale  dello  Stato  -  legge
          finanziaria  2000),  pubblicata  nel  supplemento ordinario
          alla  Gazzetta  Ufficiale  27  dicembre 1999, n. 302, e' il
          seguente:
             «Art.  26  (Acquisto di beni e servizi.- 1. Il Ministero
          del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
          nel  rispetto  della vigente normativa in materia di scelta
          del  contraente,  stipula, anche avvalendosi di societa' di
          consulenza  specializzate, selezionate anche in deroga alla
          normativa   di   contabilita'   pubblica,   con   procedure
          competitive  tra  primarie  societa'  nazionali  ed estere,
          convenzioni  con le quali l'impresa prescelta si impegna ad
          accettare,  sino  a  concorrenza  della  quantita'  massima
          complessiva  stabilita  dalla  convenzione  ed  ai prezzi e
          condizioni  ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e
          servizi  deliberati dalle amministrazioni dello Stato anche
          con  il  ricorso  alla  locazione  finanziaria. I contratti
          conclusi  con  l'accettazione  di  tali ordinativi non sono
          sottoposti al parere di congruita' economica».
             -  Il  testo  dell'articolo 23-bis, comma 9, del decreto
          legislativo   30   marzo   2001,  n.  165  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni   pubbliche),  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, e'
          il seguente:
             «Art.  23-bis  (Disposizioni in materia di mobilita' tra
          pubblico e privato). - 1.-8. (omissis)
             9.  Le  disposizioni  del  presente articolo non trovano
          comunque  applicazione nei confronti del personale militare
          e  delle  Forze di polizia, nonche' del Corpo nazionale dei
          vigili del fuoco».