Art. 536 
                              Programmi 
 
1. I programmi relativi  al  rinnovamento  e  all'ammodernamento  dei
sistemi d'arma, delle  opere,  dei  mezzi  e  dei  beni  direttamente
destinati alla difesa nazionale, sono approvati: 
a) con legge, se richiedano finanziamenti di natura straordinaria; 
b) con decreto del Ministro della difesa, se si tratta  di  programmi
finanziati attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio.  In  tal
caso, salvo quanto disposto al comma 2 e sempre che i  programmi  non
si riferiscano al mantenimento  delle  dotazioni  o  al  ripianamento
delle scorte, prima dell'emanazione  del  decreto  ministeriale  deve
essere acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari,
con le modalita'  e  nelle  forme  stabilite  dai  regolamenti  delle
Camere. Il termine per l'espressione del parere e' di  trenta  giorni
dalla richiesta. Se detto termine decorre senza che le commissioni si
siano pronunciate,  si  intende  che  esse  non  reputano  di  dovere
esprimere alcun parere. 
2. I piani di spesa gravanti sugli ordinari stanziamenti di bilancio,
ma destinati al completamento di programmi pluriennali finanziati nei
precedenti  esercizi  con   leggi   speciali,   se   non   richiedono
finanziamenti integrativi, sono sottoposti dal Ministro della  difesa
al Parlamento  in  sede  di  esame  dello  stato  di  previsione  del
Ministero della difesa, in apposito allegato. 
3. L'attivita' contrattuale relativa ai programmi di cui al comma 1 e
ai piani di spesa di cui  al  comma  2  e'  svolta  dalle  competenti
direzioni generali tecniche del Ministero della difesa.