Art. 537
  Programmi con la partecipazione o collaborazione di Paesi esteri

1. Se i rapporti contrattuali derivanti dall'attuazione dei programmi
di  cui  all'articolo 536 implicano la partecipazione o, comunque, la
collaborazione  di  Paesi  esteri,  direttamente  o per il tramite di
agenzie   o   enti   plurinazionali,  il  Ministro  della  difesa  e'
autorizzato  a stipulare contratti o comunque ad assumere impegni nei
limiti  dell'intera  somma,  considerando  a  questi  fini  anche gli
importi da riassegnare a bilancio ai sensi dell'articolo 549.