Art. 539 
           Semplificazione in ordine a determinati pareri 
 
1. Le disposizioni di  cui  all'articolo  3,  comma  3,  del  decreto
legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, relative al parere obbligatorio
di DigitPA, non trovano applicazione  relativamente  ai  progetti  di
contratto  riguardanti  sistemi  informativi  militari  a   carattere
operativo connessi con  lo  svolgimento  di  compiti  concernenti  la
difesa nazionale. 
 
          Nota all'art. 539:
             -  Il  testo  dell'articolo  3,  comma  3,  del  decreto
          legislativo  1° dicembre 2009, n. 177 (Riorganizzazione del
          Centro   nazionale   per   l'informatica   nella   pubblica
          amministrazione,  a  norma  dell'articolo 24 della legge 18
          giugno 2009, n. 69), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14
          dicembre 2009, n. 290, e' il seguente:
             «Art. 3 (Funzioni). - 3. DigitPA esprime pareri tecnici,
          obbligatori  e  non  vincolanti,  sugli schemi di contratti
          stipulati    dalle   pubbliche   amministrazioni   centrali
          concernenti  l'acquisizione  di  beni e servizi relativi ai
          sistemi  informativi  automatizzati  per quanto concerne la
          congruita'  tecnico-economica,  qualora  il valore lordo di
          detti  contratti sia superiore a euro 1.000.000,00 nel caso
          di  procedura  negoziata  e a euro 2.000.000,00 nel caso di
          procedura  ristretta  o  di  procedura  aperta.  Il  parere
          dell'Ente e' reso entro il termine di quarantacinque giorni
          dal  ricevimento  della relativa richiesta. Si applicano le
          disposizioni dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n.
          241  e  successive  modificazioni. Copia dei pareri tecnici
          attinenti  a  questioni di competenza dell'Autorita' per la
          vigilanza  sui  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi e
          forniture e' trasmessa da DigitPA a detta Autorita'».