Art. 539 Semplificazione in ordine a determinati pareri 1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, relative al parere obbligatorio di DigitPA, non trovano applicazione relativamente ai progetti di contratto riguardanti sistemi informativi militari a carattere operativo connessi con lo svolgimento di compiti concernenti la difesa nazionale.
Nota all'art. 539: - Il testo dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177 (Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2009, n. 290, e' il seguente: «Art. 3 (Funzioni). - 3. DigitPA esprime pareri tecnici, obbligatori e non vincolanti, sugli schemi di contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni centrali concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati per quanto concerne la congruita' tecnico-economica, qualora il valore lordo di detti contratti sia superiore a euro 1.000.000,00 nel caso di procedura negoziata e a euro 2.000.000,00 nel caso di procedura ristretta o di procedura aperta. Il parere dell'Ente e' reso entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Si applicano le disposizioni dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Copia dei pareri tecnici attinenti a questioni di competenza dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e' trasmessa da DigitPA a detta Autorita'».