Art. 54 
                         Tribunale militare 
 
1. Il Tribunale militare e' formato: 
a) da un magistrato  militare  in  possesso  dei  requisiti  previsti
dall'articolo 53, comma 3, che lo presiede; 
b) da piu' magistrati militari in  possesso  dei  requisiti  previsti
dall'articolo 53, comma 1, e da  almeno  un  magistrato  militare  in
possesso dei requisiti previsti dall'articolo 53, comma 2. 
2. Il Tribunale militare giudica con l'intervento: 
a) del presidente del Tribunale militare o del presidente di  sezione
del Tribunale militare che lo presiedono; in caso di impedimento  del
presidente giudica con l'intervento  di  un  magistrato  militare  in
possesso dei  requisiti  previsti  dall'articolo  53,  comma  2,  con
funzioni di presidente; 
b) di un magistrato militare in possesso dei requisiti  previsti  dal
comma 1, lettera b), con funzioni di giudice; 
c) di un militare  dell'Esercito  italiano,  della  Marina  militare,
dell'Aeronautica militare, dell' Arma dei Carabinieri o della Guardia
di finanza di grado  pari  a  quello  dell'imputato  e  comunque  non
inferiore al grado di ufficiale, estratto a sorte,  con  funzioni  di
giudice. 
3. L'estrazione a sorte dei giudici di cui al comma 2, lettera c), si
effettua tra gli ufficiali, aventi il grado richiesto,  che  prestano
servizio nella circoscrizione del Tribunale militare. 
4. Le estrazioni a sorte, previo avviso  affisso  in  apposito  albo,
sono  effettuate,  nell'aula  di  udienza  aperta  al  pubblico,  dal
presidente, alla presenza del pubblico ministero, con l'assistenza di
un ausiliario, che redige verbale. 
5. I  giudici  estratti  a  sorte  durano  in  funzione  due  mesi  e
proseguono nell'esercizio delle funzioni sino  alla  conclusione  dei
dibattimenti in corso. 
6. L'estrazione a sorte avviene  ogni  sei  mesi,  distintamente  per
ognuno dei bimestri successivi. Sono estratti, per ogni giudice,  due
supplenti.