Art. 540 
                           Poteri di spesa 
 
1. Per il conseguimento degli obiettivi loro affidati,  i  Comandanti
dei comandi periferici di Forza  armata  o  interforze  con  funzioni
logistiche e amministrative,  nonche'  gli  ufficiali  generali  e  i
colonnelli delle Forze  armate  e  gradi  corrispondenti  preposti  a
organismi militari provvisti di autonomia amministrativa,  esercitano
i poteri di  spesa  nei  limiti  dei  fondi  loro  assegnati  per  la
realizzazione di ciascun programma.