Art. 547
Concessioni  per  gli  interventi  di  protezione  sociale  e  per le
                         attivita' connesse

1.  Al  fine  di  assicurare  gli  interventi di protezione sociale a
favore  del personale militare e civile delle Forze armate e dei loro
familiari, sono concessi in uso alle organizzazioni costituite tra il
personale  dipendente  ai  sensi  dell'articolo 1475, oppure a enti e
terzi,  i  locali  demaniali,  i mezzi, le strutture, i servizi e gli
impianti  necessari per i predetti interventi. Con il regolamento, di
concerto   con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
determinati  le  consistenze  e  il valore di tali apporti nonche' le
relative norme d'uso.
2.  Per  l'esercizio  delle  attivita' connesse con gli interventi di
protezione  sociale di cui al comma 1, l'Amministrazione della difesa
provvede  mediante  affidamento in concessione alle organizzazioni di
cui al comma 1, oppure a enti e terzi, previo esperimento di indagini
comparative  secondo le procedure in economia applicabili alla Difesa
e con le modalita' che sono stabilite con il regolamento, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze.