Art. 548 
   Relazioni illustrative sullo stato di attuazione dei programmi 
 
  1. In allegato allo stato di previsione del Ministero della difesa,
il Governo trasmette al Parlamento relazioni illustrative: 
    a) sulla spesa complessiva prevista per  il  personale  militare,
con  indicazione  degli  oneri  riferiti  al  personale  in  servizio
permanente e a  quello  in  servizio  non  permanente,  distinguendo,
altresi', i dati per grado e per stato giuridico,  nell'ambito  delle
aree tecnico-operativa e tecnico-amministrativa della Difesa; 
    b) sullo  stato  di  attuazione  dei  programmi  di  costruzione,
acquisizione e ammodernamento di mezzi, impianti e sistemi, di cui ai
pertinenti capitoli dello stato di  previsione  del  Ministero  della
difesa. Per ciascun programma  sono  indicati  l'esigenza  operativa,
l'oggetto, la quantita', l'onere globale, lo sviluppo  pluriennale  e
la percentuale di realizzazione; sono, altresi', fornite  indicazioni
sui rapporti tra acquisti compiuti all'estero e  in  Italia  e  sulla
quota di questi effettuata nel Mezzogiorno; 
    c)  sull'attivita'  contrattuale  concernente   la   manutenzione
straordinaria e il reintegro dei sistemi  d'arma,  delle  opere,  dei
mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, che si
espleta  secondo  programmi  aventi  di  norma  durata  annuale,   in
relazione alle quote da impegnare sugli appositi capitoli dello stato
di previsione del Ministero della difesa; 
    d) sullo stato di attuazione del  programma  di  potenziamento  e
ammodernamento delle infrastrutture, con  particolare  riguardo  agli
alloggi dei militari di truppa, ai locali adibiti a cucine,  mense  e
ad attivita' del tempo libero, e  idoneo  a  garantire  attivita'  di
promozione sociale e sportiva, al quale si  fa  fronte  mediante  gli
ordinari stanziamenti  di  bilancio,  specificando,  nell'ambito  dei
pertinenti capitoli dello stato di  previsione  del  Ministero  della
difesa, le  quote  da  destinare  alla  realizzazione  del  programma
medesimo; 
    e) sui programmi,  di  competenza  del  Ministero  della  difesa,
attuati ai sensi della legge 11 novembre 1986, n. 770. 
 
          Nota all'art. 548:
             -  Per  la  legge 11 novembre 1986, n. 770, si vedano le
          note all'articolo 534.