Art. 549
                Riassegnazione di entrate a bilancio

1.   Per   le   spese   che   l'Amministrazione   militare   sostiene
nell'interesse  di  altre  amministrazioni dello Stato, queste devono
anticipare   i   fondi   occorrenti   versandoli  in  tesoreria,  con
imputazione  a  uno speciale capitolo dell'entrata per essere portati
in  aumento  allo  stato  di  previsione  del Ministero della difesa,
tenuto  conto  dei  limiti  alle  riassegnazioni  di  bilancio di cui
all'articolo 2, comma 615, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2.  Allo  stesso modo, le somme dovute da privati, per prestazioni di
qualsiasi  specie,  quelle  per  il  mantenimento degli allievi nelle
scuole militari nonche' quelle previste dal comma 3 dell'articolo 159
del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono versate in tesoreria e
portate  in  aumento  ai  capitoli  dello  stato  di  previsione  del
Ministero della difesa.
 
          Note all'art. 549:
             -  Il  testo  dell'articolo 2, comma 615, della legge 24
          dicembre  2007, n. 244, citata nelle note all'articolo 533,
          e' il seguente:
             «615.  A decorrere dall'anno 2008, non si da' luogo alle
          iscrizioni  di  stanziamenti  negli stati di previsione dei
          Ministeri in correlazione a versamenti di somme all'entrata
          del  bilancio  dello  Stato  autorizzate  dai provvedimenti
          legislativi  di  cui all'elenco n. 1 allegato alla presente
          legge,   ad   eccezione   degli  stanziamenti  destinati  a
          finanziare  le  spese  della  categoria 1 “redditi da
          lavoro dipendente”».
             - Il testo dell'articolo 159, comma 3, del regio decreto
          23  maggio  1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione
          del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato),
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale 3 giugno 1924, n. 130, e' il seguente:
             «Art.  159.  -  1.  La cessione gratuita di materiali ed
          altre amministrazioni dello Stato od a privati e' vietata.
             2.  Quando occorra ad una amministrazione di usare per i
          servizi  ad  essa  affidati materie di magazzino, utensili,
          macchine  ed altri oggetti esistenti a consegna di un'altra
          amministrazione, la prima ne paga l'ammontare, a carico del
          capitolo  iscritto  per  tali acquisti, con titolo di spesa
          commutabile in quietanza d'entrata.
             3. Si provvede nello stesso modo per la somministrazione
          di  materiale  da  uno  ad  altro  servizio  di  uno stesso
          ministero,  quando i Fondi per provviste di detti materiali
          siano  inscritti  nel  bilancio  in  capitoli  distinti per
          ciascun servizio».