Art. 549 Riassegnazione di entrate a bilancio 1. Per le spese che l'Amministrazione militare sostiene nell'interesse di altre amministrazioni dello Stato, queste devono anticipare i fondi occorrenti versandoli in tesoreria, con imputazione a uno speciale capitolo dell'entrata per essere portati in aumento allo stato di previsione del Ministero della difesa, tenuto conto dei limiti alle riassegnazioni di bilancio di cui all'articolo 2, comma 615, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 2. Allo stesso modo, le somme dovute da privati, per prestazioni di qualsiasi specie, quelle per il mantenimento degli allievi nelle scuole militari nonche' quelle previste dal comma 3 dell'articolo 159 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono versate in tesoreria e portate in aumento ai capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa.
Note all'art. 549: - Il testo dell'articolo 2, comma 615, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, citata nelle note all'articolo 533, e' il seguente: «615. A decorrere dall'anno 2008, non si da' luogo alle iscrizioni di stanziamenti negli stati di previsione dei Ministeri in correlazione a versamenti di somme all'entrata del bilancio dello Stato autorizzate dai provvedimenti legislativi di cui all'elenco n. 1 allegato alla presente legge, ad eccezione degli stanziamenti destinati a finanziare le spese della categoria 1 “redditi da lavoro dipendente”». - Il testo dell'articolo 159, comma 3, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 3 giugno 1924, n. 130, e' il seguente: «Art. 159. - 1. La cessione gratuita di materiali ed altre amministrazioni dello Stato od a privati e' vietata. 2. Quando occorra ad una amministrazione di usare per i servizi ad essa affidati materie di magazzino, utensili, macchine ed altri oggetti esistenti a consegna di un'altra amministrazione, la prima ne paga l'ammontare, a carico del capitolo iscritto per tali acquisti, con titolo di spesa commutabile in quietanza d'entrata. 3. Si provvede nello stesso modo per la somministrazione di materiale da uno ad altro servizio di uno stesso ministero, quando i Fondi per provviste di detti materiali siano inscritti nel bilancio in capitoli distinti per ciascun servizio».