Art. 555
Oneri  per subentro del Ministero della difesa nei rapporti di lavoro
              del Circolo Ufficiali delle Forze armate

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 19, comma 4, per
il  subentro del Ministero della difesa in tutti i rapporti di lavoro
in essere a tempo indeterminato alle dipendenze del Circolo Ufficiali
delle Forze armate, valutato in euro 250.000,00 a decorrere dall'anno
2010, si provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio previsti
a  legislazione vigente per il reclutamento del personale relativo al
Ministero  della  difesa  e  nel  rispetto  dei  limiti in materia di
assunzioni  di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 3,
comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
 
          Nota all'art. 555:
             -  Il  testo  dell'articolo 3, comma 102, della legge 24
          dicembre  2007, n. 244, citata nelle note all'articolo 533,
          e' il seguente:
             «102.  Per  gli  anni 2010 e 2011, le amministrazioni di
          cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006,
          n.  296,  ad  eccezione  dei  Corpi  di polizia e del Corpo
          nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  possono procedere, per
          ciascun  anno, previo effettivo svolgimento delle procedure
          di   mobilita',   ad   assunzioni   di  personale  a  tempo
          indeterminato  nel  limite  di  un contingente di personale
          complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per
          cento  di  quella  relativa  al personale cessato nell'anno
          precedente.   In  ogni  caso  il  numero  delle  unita'  di
          personale  da assumere non puo' eccedere, per ciascun anno,
          il 20 per cento delle unita' cessate nell'anno precedente».