Art. 558 Uffici degli addetti delle Forze armate in servizio all'estero 1. Per esigenze eccezionali degli uffici degli addetti delle Forze armate, il Ministero della difesa puo' autorizzare l'assunzione di personale a tempo determinato da adibire a mansioni esecutive, con contratti di durata non superiore all'anno, con possibilita' di rinnovo, regolati dalle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. I predetti contratti non conferiscono stabilita' di impiego ne' diritto a collocamento nei ruoli del personale dello Stato. E' fatta salva la possibilita' per il Ministero della difesa di utilizzare personale con contratto a tempo indeterminato assunto dall'Amministrazione degli affari esteri a norma del citato decreto. 2. Sono a carico dello stato di previsione del Ministero della difesa: a) le spese per la locazione dei locali di ufficio se questi non sono forniti dalla locale rappresentanza diplomatica, compresi gli oneri accessori. Il personale degli uffici degli addetti che abbia la propria abitazione annessa all'ufficio e' tenuto a rimborsare il canone di locazione dei locali adibiti ad abitazione, nella misura determinata dal Ministero della difesa di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il capo della rappresentanza diplomatica, secondo i criteri fissati nell'articolo 84, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18; b) le altre spese di funzionamento entro i limiti stabiliti dal Ministero.
Nota all'art. 558: - Il testo dell'articolo 84, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 1967, n. 44, e' il seguente: «4. Il personale di ruolo e il personale a contratto che fruisca di alloggio ai sensi del primo e secondo comma e' tenuto a corrispondere all'Amministrazione un canone in misura non eccedente il quinto e non inferiore all'ottavo e, se trattisi di immobili fittati, in misura non eccedente il quinto e non inferiore al settimo, rispettivamente della indennita' di servizio all'estero o della retribuzione mensile, in relazione alle caratteristiche dell'alloggio e dell'eventuale arredamento. La misura del canone e' stabilita con decreto del Ministro per gli affari esteri.».