Art. 558
   Uffici degli addetti delle Forze armate in servizio all'estero

1.  Per  esigenze  eccezionali degli uffici degli addetti delle Forze
armate,  il  Ministero  della difesa puo' autorizzare l'assunzione di
personale  a  tempo  determinato da adibire a mansioni esecutive, con
contratti  di  durata  non  superiore  all'anno,  con possibilita' di
rinnovo,  regolati  dalle  norme contenute nel decreto del Presidente
della  Repubblica  5  gennaio  1967,  n. 18. I predetti contratti non
conferiscono  stabilita'  di  impiego  ne' diritto a collocamento nei
ruoli  del  personale dello Stato. E' fatta salva la possibilita' per
il  Ministero  della  difesa  di utilizzare personale con contratto a
tempo  indeterminato assunto dall'Amministrazione degli affari esteri
a norma del citato decreto.
2.  Sono  a  carico  dello  stato  di  previsione del Ministero della
difesa:
a) le spese per la locazione dei locali di ufficio se questi non sono
forniti  dalla  locale rappresentanza diplomatica, compresi gli oneri
accessori.  Il  personale  degli  uffici  degli  addetti che abbia la
propria  abitazione  annessa  all'ufficio  e'  tenuto a rimborsare il
canone  di  locazione  dei locali adibiti ad abitazione, nella misura
determinata  dal  Ministero della difesa di concerto con il Ministero
dell'economia  e  delle finanze, sentito il capo della rappresentanza
diplomatica, secondo i criteri fissati nell'articolo 84, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;
b)  le  altre  spese  di  funzionamento  entro i limiti stabiliti dal
Ministero.
 
          Nota all'art. 558:
             -  Il  testo  dell'articolo 84, comma 4, del decreto del
          Presidente   della   Repubblica   5  gennaio  1967,  n.  18
          (Ordinamento  dell'Amministrazione  degli  affari  esteri),
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale 18 febbraio 1967, n. 44, e' il seguente:
             «4. Il personale di ruolo e il personale a contratto che
          fruisca  di  alloggio ai sensi del primo e secondo comma e'
          tenuto  a  corrispondere  all'Amministrazione  un canone in
          misura  non  eccedente il quinto e non inferiore all'ottavo
          e, se trattisi di immobili fittati, in misura non eccedente
          il quinto e non inferiore al settimo, rispettivamente della
          indennita'  di  servizio  all'estero  o  della retribuzione
          mensile,  in relazione alle caratteristiche dell'alloggio e
          dell'eventuale   arredamento.   La  misura  del  canone  e'
          stabilita con decreto del Ministro per gli affari esteri.».