Art. 559
             Finanziamento dell'Agenzia industrie difesa

1.  In  relazione  all'articolo  9,  comma 4, lettera c), del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il finanziamento annuale a favore
dell'Agenzia industrie difesa, di cui all'articolo 48, e' determinato
in  apposita tabella, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
 
          Note all'art. 559:
             - Per il testo dell'articolo 9, comma 4, lettera c), del
          decreto  legislativo  30  luglio 1999, n. 300, si vedano le
          note all'art. 48.
             -  Il testo dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della
          legge  31  dicembre  2009,  n. 196 (Legge di contabilita' e
          finanza  pubblica),  pubblicata  nel  supplemento ordinario
          alla  Gazzetta  Ufficiale  31  dicembre 2009, n. 303, e' il
          seguente:
             «Art.   11   (Manovra  di  finanza  pubblica).  -  1.-2.
          (omissis).
             3.  La legge di stabilita' contiene esclusivamente norme
          tese  a  realizzare  effetti  finanziari con decorrenza nel
          triennio  considerato  dal  bilancio  pluriennale. Essa non
          puo' contenere norme di delega o di carattere ordinamentale
          ovvero organizzatorio, ne' interventi di natura localistica
          o microsettoriale. In particolare, essa indica:
              a)-c) (omissis)
              d)  gli  importi,  in apposita tabella, con le relative
          aggregazioni  per  programma e per missione, della quota da
          iscrivere  nel  bilancio di ciascuno degli anni considerati
          dal  bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente,
          la   cui   quantificazione   e'   rinviata  alla  legge  di
          stabilita', con esclusione delle spese obbligatorie; ».