Art. 559 Finanziamento dell'Agenzia industrie difesa 1. In relazione all'articolo 9, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il finanziamento annuale a favore dell'Agenzia industrie difesa, di cui all'articolo 48, e' determinato in apposita tabella, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Note all'art. 559: - Per il testo dell'articolo 9, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note all'art. 48. - Il testo dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303, e' il seguente: «Art. 11 (Manovra di finanza pubblica). - 1.-2. (omissis). 3. La legge di stabilita' contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel triennio considerato dal bilancio pluriennale. Essa non puo' contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, ne' interventi di natura localistica o microsettoriale. In particolare, essa indica: a)-c) (omissis) d) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, la cui quantificazione e' rinviata alla legge di stabilita', con esclusione delle spese obbligatorie; ».