Art. 562 
Funzionamento della commissione per la tenuta del registro  nazionale
    delle imprese operanti nel settore dei materiali di armamento 
 
1. Agli oneri relativi al  funzionamento  della  commissione  per  la
tenuta del registro nazionale delle imprese  e  consorzi  di  imprese
operanti nel settore della progettazione,  produzione,  importazione,
esportazione,  manutenzione  e  lavorazioni  comunque   connesse   di
materiale di armamento di cui all'articolo 44, si provvede  a  carico
del Ministero della difesa.