Art. 567 
Stanziamenti e gestione dei  fondi  per  i  sepolcreti  di  guerra  e
                         sacrari equiparati 
 
1. Le spese per l'attuazione dei compiti di cui all'articolo 267, ivi
comprese tutte quelle  connesse  con  le  attivita'  istituzionali  e
funzionali e con l'espletamento dei servizi e dei compiti  attribuiti
al Commissariato generale  per  le  onoranze  ai  Caduti  in  guerra,
gravano sui fondi stanziati  su  apposito  capitolo  dello  stato  di
previsione del Ministero della difesa. 
2. La gestione dei fondi e'  demandata  al  Commissario  generale  il
quale vi provvede con  l'osservanza  delle  norme  di  cui  al  regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440. 
 
          Nota all'art. 567:
             -  Il  regio  decreto  18  novembre 1923, n. 2440 (Nuove
          disposizioni  sull'amministrazione  del  patrimonio e sulla
          contabilita'  generale  dello  Stato),  e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1923, n. 275.