Art. 567 Stanziamenti e gestione dei fondi per i sepolcreti di guerra e sacrari equiparati 1. Le spese per l'attuazione dei compiti di cui all'articolo 267, ivi comprese tutte quelle connesse con le attivita' istituzionali e funzionali e con l'espletamento dei servizi e dei compiti attribuiti al Commissariato generale per le onoranze ai Caduti in guerra, gravano sui fondi stanziati su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa. 2. La gestione dei fondi e' demandata al Commissario generale il quale vi provvede con l'osservanza delle norme di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
Nota all'art. 567: - Il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1923, n. 275.