Art. 569
Dotazioni  finanziarie  destinate  agli  indennizzi  a  privati  e ai
                    contributi a comuni e regioni

1.  La  spesa complessiva per indennizzi a privati e per contributi a
comuni   e   regioni,   derivante   dall'articolo  325,  comma  1,  e
dall'articolo  330, commi 1 e 2, e' determinata annualmente con legge
di bilancio.