Art. 569 Dotazioni finanziarie destinate agli indennizzi a privati e ai contributi a comuni e regioni 1. La spesa complessiva per indennizzi a privati e per contributi a comuni e regioni, derivante dall'articolo 325, comma 1, e dall'articolo 330, commi 1 e 2, e' determinata annualmente con legge di bilancio.