Art. 57 Corte militare di appello 1. La Corte militare d'appello, con sede in Roma, giudica sull'appello proposto avverso i provvedimenti emessi dai Tribunali militari. 2. La Corte militare d'appello e' formata: a) da un magistrato militare in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 5, che la presiede; b) da magistrati militari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 4; c) da magistrati militari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 2. 3. Le sezioni della Corte sono formate: a) da un magistrato militare in possesso almeno dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 4, che la presiede; b) da magistrati militari in possesso almeno dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 2. 4. La Corte militare d'appello giudica con l'intervento: a) del presidente della Corte militare di appello o della sezione o, in caso di impedimento, di un magistrato militare almeno in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 2, con funzioni di presidente; b) di due magistrati militari in possesso almeno dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 2, con funzioni di giudice; c) di due militari dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei Carabinieri o della Guardia di finanza, di grado pari a quello dell'imputato e, comunque, non inferiore a tenente colonnello, estratti a sorte, con funzioni di giudice. 5. Le estrazioni a sorte e la durata in funzione dei giudici appartenenti alle Forze armate sono regolate dalle norme stabilite per i Tribunali militari.