Art. 57 
                      Corte militare di appello 
 
1.  La  Corte  militare  d'appello,  con  sede   in   Roma,   giudica
sull'appello proposto avverso i provvedimenti  emessi  dai  Tribunali
militari. 
2. La Corte militare d'appello e' formata: 
a) da un  magistrato  militare  in  possesso  dei  requisiti  di  cui
all'articolo 53, comma 5, che la presiede; 
b)  da  magistrati  militari  in  possesso  dei  requisiti   di   cui
all'articolo 53, comma 4; 
c)  da  magistrati  militari  in  possesso  dei  requisiti   di   cui
all'articolo 53, comma 2. 
3. Le sezioni della Corte sono formate: 
a) da un magistrato militare in possesso almeno dei requisiti di  cui
all'articolo 53, comma 4, che la presiede; 
b) da magistrati militari in possesso almeno  dei  requisiti  di  cui
all'articolo 53, comma 2. 
4. La Corte militare d'appello giudica con l'intervento: 
a) del presidente della Corte militare di appello o della sezione  o,
in caso di impedimento, di un magistrato militare almeno in  possesso
dei requisiti di cui  all'articolo  53,  comma  2,  con  funzioni  di
presidente; 
b) di due magistrati militari in possesso almeno dei requisiti di cui
all'articolo 53, comma 2, con funzioni di giudice; 
c) di due militari dell'Esercito  italiano,  della  Marina  militare,
dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei Carabinieri o della  Guardia
di finanza, di grado pari a quello  dell'imputato  e,  comunque,  non
inferiore a tenente colonnello, estratti a  sorte,  con  funzioni  di
giudice. 
5. Le estrazioni  a  sorte  e  la  durata  in  funzione  dei  giudici
appartenenti alle Forze armate sono regolate  dalle  norme  stabilite
per i Tribunali militari.