Art. 573
Copertura   finanziaria  degli  oneri  derivanti  dall'ammissione  di
militari  stranieri alla frequenza di corsi presso istituti, scuole e
           altri enti militari delle Forze armate italiane

1.  L'onere  derivante  dall'ammissione  di  militari  stranieri alla
frequenza  di  corsi  presso  istituti,  scuole e altri enti militari
delle  Forze  armate  italiane  di  cui  all'articolo  718, grava sui
pertinenti  capitoli  dello  stato  di previsione del Ministero della
difesa.
2.  Nel quadro dei rapporti intercorrenti tra i vari Stati in materia
di sviluppo sociale, tecnico e culturale, il Ministro della difesa e'
autorizzato  ad  ammettere,  annualmente,  con  proprio  decreto,  di
concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze, e nei limiti
degli  appositi  stanziamenti,  a  frequentare corsi presso istituti,
scuole  e  altri enti militari delle Forze armate italiane, assumendo
in  tutto o in parte a carico della Difesa le spese per la frequenza,
il  mantenimento,  il  vestiario,  l'equipaggiamento  e  il materiale
didattico,  nonche'  le spese per il viaggio dal Paese di provenienza
alla  sede  designata,  e  viceversa, e per gli eventuali spostamenti
connessi  con  lo  svolgimento  dei  corsi, personale militare estero
facente parte di Forze armate di Stati:
a)  nei  confronti  dei  quali non sia in corso embargo deliberato in
sede ONU o di Unione europea;
b)  nei confronti dei quali non siano state accertate, da parte delle
Nazioni  Unite  o  dell'Unione  europea, violazioni della convenzione
internazionale in materia di diritti dell'uomo;
c) che non destinino, ricevendo dall'Italia assistenza allo sviluppo,
al  proprio  bilancio  militare  risorse  eccessive in relazione alle
proprie esigenze di difesa.
3.  Il  Ministro  della  difesa e', altresi', autorizzato a concedere
contributi  per  lo  studio  o  per  il  perfezionamento al personale
militare  e civile delle Forze armate estere ammesso a frequentare in
Italia corsi di studio a titolo gratuito.