Art. 577 Oneri per il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri 1. All'onere derivante dal riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, di cui al libro IV, titolo II, capo II, sezione III; titolo III, capo II, sezione V; titolo VII, capo X, si provvede con le risorse finanziarie previste dall'articolo 8 della legge 31 marzo 2000, n. 78.
Nota all'art. 577: - Il testo dell'articolo 8 della legge 31 marzo 2000, n. 78 (Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2000, n. 79, e' il seguente: «Art. 8 (Copertura finanziaria). - 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 3.100 milioni annue relativamente alle previsioni di cui all'articolo 1, in lire 700 milioni annue relativamente alle previsioni di cui all'articolo 3, in lire 3.100 milioni annue relativamente alle previsioni di cui all'articolo 4 ed in lire 3.100 milioni annue relativamente alle previsioni di cui all'articolo 5, quantificato nella misura massima di lire 10.000 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».