Art. 577
Oneri  per  il  riordino  del  reclutamento,  dello stato giuridico e
     dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri

1.  All'onere  derivante  dal  riordino del reclutamento, dello stato
giuridico   e   dell'avanzamento   degli   ufficiali   dell'Arma  dei
carabinieri,  di  cui  al  libro IV, titolo II, capo II, sezione III;
titolo  III,  capo II, sezione V; titolo VII, capo X, si provvede con
le  risorse finanziarie previste dall'articolo 8 della legge 31 marzo
2000, n. 78.
 
          Nota all'art. 577:
             - Il testo dell'articolo 8 della legge 31 marzo 2000, n.
          78  (Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei
          carabinieri,  del  Corpo  forestale  dello Stato, del Corpo
          della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in
          materia   di   coordinamento   delle   Forze  di  polizia),
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2000, n. 79,
          e' il seguente:
             «Art.   8   (Copertura   finanziaria).  -  1.  All'onere
          derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in
          lire  3.100  milioni annue relativamente alle previsioni di
          cui all'articolo 1, in lire 700 milioni annue relativamente
          alle  previsioni  di  cui  all'articolo  3,  in  lire 3.100
          milioni   annue   relativamente   alle  previsioni  di  cui
          all'articolo 4 ed in lire 3.100 milioni annue relativamente
          alle  previsioni  di cui all'articolo 5, quantificato nella
          misura massima di lire 10.000 milioni annue a decorrere dal
          2001,  si  provvede mediante corrispondente riduzione dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          2000-2002,  nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
          parte  corrente  «Fondo speciale» dello stato di previsione
          del   Ministero   del   tesoro,   del   bilancio   e  della
          programmazione  economica per l'anno finanziario 2000, allo
          scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
          Ministero delle finanze.
             2.   Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica  e' autorizzato ad apportare, con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».