Art. 586
Oneri  per  il  reclutamento di personale docente presso le scuole di
                            lingue estere

1.  Al  fine di salvaguardare l'operativita' dell'impiego delle Forze
armate   nelle   missioni   all'estero,   assicurando  la  necessaria
continuita'   didattica  nell'addestramento  tecnico-linguistico  del
personale  militare ivi destinato, in sede di prima applicazione e in
deroga  all'articolo  39  della  legge  27  dicembre  1997, n. 449, e
all'articolo  1,  comma  95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e'
autorizzato  il  reclutamento del personale di cui all'articolo 1530,
comma  2,  fino  al  limite  del  40  per  cento  del contingente ivi
previsto,  e  comunque  entro  il  limite di spesa di euro 416.245,00
annui,  a  decorrere dall'anno 2006, mediante procedura selettiva per
titoli  ed  esami  determinata con decreto del Ministro della difesa,
sentiti  il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,
il   Ministro   dell'economia   e   delle   finanze   e  il  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
2.  La  procedura  selettiva  di cui al comma 1 e' riservata a coloro
che,  alla  data  di  scadenza  del  termine  di  presentazione delle
relative  domande,  hanno  maturato presso la Scuola di lingue estere
dell'Esercito  una  specifica  professionalita'  nell'espletamento di
attivita'  di  insegnamento  equivalenti a quelle previste nelle aree
funzionali stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro del
comparto  scuola  ovvero  a  quelle,  inerenti alle stesse attivita',
previste  dalle  direttive  addestrative connesse all'applicazione di
accordi internazionali, per un periodo complessivamente non inferiore
a quattrocento settimane nel decennio precedente alla data predetta.
 
          Nota all'art. 586:
             - I testi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997,
          n.  449,  e  dell'articolo  1,  comma  95,  della  legge 30
          dicembre   2004,   n.   311,   sono  riportati  nelle  note
          all'articolo 580.