Art. 586 Oneri per il reclutamento di personale docente presso le scuole di lingue estere 1. Al fine di salvaguardare l'operativita' dell'impiego delle Forze armate nelle missioni all'estero, assicurando la necessaria continuita' didattica nell'addestramento tecnico-linguistico del personale militare ivi destinato, in sede di prima applicazione e in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' autorizzato il reclutamento del personale di cui all'articolo 1530, comma 2, fino al limite del 40 per cento del contingente ivi previsto, e comunque entro il limite di spesa di euro 416.245,00 annui, a decorrere dall'anno 2006, mediante procedura selettiva per titoli ed esami determinata con decreto del Ministro della difesa, sentiti il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 2. La procedura selettiva di cui al comma 1 e' riservata a coloro che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle relative domande, hanno maturato presso la Scuola di lingue estere dell'Esercito una specifica professionalita' nell'espletamento di attivita' di insegnamento equivalenti a quelle previste nelle aree funzionali stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto scuola ovvero a quelle, inerenti alle stesse attivita', previste dalle direttive addestrative connesse all'applicazione di accordi internazionali, per un periodo complessivamente non inferiore a quattrocento settimane nel decennio precedente alla data predetta.
Nota all'art. 586: - I testi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono riportati nelle note all'articolo 580.