Art. 587
Oneri  per  il  trattamento  economico  al  personale del servizio di
                        assistenza spirituale

1.  L'onere per il trattamento economico di attivita' e di quiescenza
dell'Ordinario  militare,  del  Vicario  generale  militare  e  degli
ispettori,  e'  a  carico  dell'Amministrazione  della  difesa; per i
cappellani   militari,   l'onere  per  il  trattamento  economico  di
attivita'  e'  a  carico  dell'Amministrazione  presso cui gli stessi
cappellani   sono   impiegati,  quello  di  quiescenza  e'  a  carico
dell'Amministrazione della difesa.