Art. 59
               Ruolo organico dei magistrati militari

1.   Il   ruolo  organico  dei  magistrati  militari  e'  fissato  in
cinquantotto unita'.
2.  Alla  formazione  delle  piante organiche degli uffici giudiziari
militari  si  provvede  con  decreto  del  Ministro  della difesa, su
proposta del Consiglio della magistratura militare.