Art. 593
    Trasferimento d'autorita' del personale della Marina militare

1.  L'onere derivante dall'applicazione della legge 12 febbraio 1974,
n.  35,  in  materia di trasferimenti d'autorita' del personale della
Marina  militare, e' quantificato in euro 51.646,00 annui a decorrere
dall'anno 1974.
 
          Nota all'art. 593:
             -  La  legge 12 febbraio 1974, n. 35 (Modifiche al regio
          decreto  3 giugno 1938, n. 850, relativo alla indennita' di
          trasferimento  agli  ufficiali e sottufficiali della Marina
          imbarcati  e  loro  famiglie  nei  casi  di elezione di una
          precaria residenza), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          5 marzo 1974, n. 60.