Art. 593 Trasferimento d'autorita' del personale della Marina militare 1. L'onere derivante dall'applicazione della legge 12 febbraio 1974, n. 35, in materia di trasferimenti d'autorita' del personale della Marina militare, e' quantificato in euro 51.646,00 annui a decorrere dall'anno 1974.
Nota all'art. 593: - La legge 12 febbraio 1974, n. 35 (Modifiche al regio decreto 3 giugno 1938, n. 850, relativo alla indennita' di trasferimento agli ufficiali e sottufficiali della Marina imbarcati e loro famiglie nei casi di elezione di una precaria residenza), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 1974, n. 60.