Art. 594 Indennita' di lungo servizio all'estero 1. All'onere derivante dalla corresponsione dell'assegno di lungo servizio all'estero e dell'indennita' speciale eventualmente riconosciuta, di cui all'articolo 1808, si provvede mediante gli stanziamenti iscritti nei capitoli stipendiali dello stato di previsione del Ministero della difesa.