Art. 594
               Indennita' di lungo servizio all'estero

1.  All'onere  derivante  dalla  corresponsione dell'assegno di lungo
servizio   all'estero   e   dell'indennita'   speciale  eventualmente
riconosciuta,  di  cui  all'articolo  1808,  si provvede mediante gli
stanziamenti   iscritti  nei  capitoli  stipendiali  dello  stato  di
previsione del Ministero della difesa.