Art. 595
Indennita' di servizio all'estero presso rappresentanze diplomatiche

1.  Il  Ministero  della  difesa  e'  autorizzato  a corrispondere al
personale   militare   destinato   a   prestare  servizio  presso  le
rappresentanze  diplomatiche  italiane  all'estero,  le indennita', i
contributi,  gli  indennizzi,  gli  assegni  e  le provvidenze di cui
all'articolo  1809,  nell'ambito  delle risorse finanziarie stanziate
sull'apposito  capitolo  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
medesimo.