Art. 60 
       Composizione del Consiglio della magistratura militare 
 
1. Il Consiglio della magistratura militare ha sede  in  Roma  ed  e'
composto da: 
a) il primo presidente della Corte di Cassazione, che lo presiede; 
b) il procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione; 
c) due componenti eletti dai magistrati militari; 
d) un componente estraneo alla magistratura militare, scelto d'intesa
tra i  Presidenti  delle  due  Camere,  fra  professori  ordinari  di
universita' in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni
di esercizio professionale, che assume le funzioni di vice presidente
del Consiglio. Quest'ultimo componente non puo' esercitare  attivita'
professionale suscettibile  di  interferire  con  le  funzioni  della
magistratura militare ne'  puo'  esercitare  attivita'  professionale
nell'interesse o per conto, ovvero contro l'amministrazione militare. 
2. Ferma restando la dotazione organica di cui all'articolo 59, senza
nuovi o maggiori oneri per il  bilancio  dello  Stato,  i  magistrati
militari  componenti  elettivi  del  Consiglio   della   magistratura
militare sono collocati fuori ruolo per la durata del  mandato  e  il
posto di organico e' reso indisponibile per la medesima durata. 
3. L'attivita' e l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio  sono
promosse dal presidente, sostituito, in caso di impedimento, dal vice
presidente.