Art. 601
Provvidenze   alle   vittime   di   incidenti  causati  da  attivita'
                  istituzionali delle Forze armate

1.  L'onere  derivante  dalla corresponsione delle provvidenze di cui
all'articolo  1905,  e'  valutato in euro 51.646,00 annui a decorrere
dal 1993.