Art. 602
Provvidenze  a  favore dei cittadini deceduti o invalidati a causa di
                  ordigni bellici in tempo di pace

1.  L'onere  derivante  dalla corresponsione delle provvidenze di cui
all'articolo  1906,  a  carico  del  Ministero  dell'economia e delle
finanze, e' valutato in euro 598.057,00 annui a decorrere dal 1994.