Art. 602 Provvidenze a favore dei cittadini deceduti o invalidati a causa di ordigni bellici in tempo di pace 1. L'onere derivante dalla corresponsione delle provvidenze di cui all'articolo 1906, a carico del Ministero dell'economia e delle finanze, e' valutato in euro 598.057,00 annui a decorrere dal 1994.