Art. 604 Limiti di impegno per prototipi di sistemi e apparati per unita' navali di futura generazione 1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera c), della legge 30 novembre 1998, n. 413, sono autorizzati limiti di impegno della durata di quindici anni in ragione di euro 1.032.914,00 annui a decorrere dall'anno 1998 e di euro 1.549.371,00 annui a decorrere dall'anno 1999, destinati agli investimenti per la realizzazione di prototipi di sistemi e apparati per unita' navali di futura generazione di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo medesimo.
Nota all'art. 604: - Il testo dell'articolo 8, comma 1, lettera c), e comma 3, lettera c), della legge 30 novembre 1998, n. 413 (Rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1998, n. 283, e' il seguente: «Art. 8. - 1. Per rendere piu' efficaci le attivita' operative di propria responsabilita' il Ministro dei trasporti e della navigazione e' autorizzato a disporre: a)-b) (omissis) c) prototipi, d'intesa con il Ministro della difesa, di sistemi ed apparati per unita' navali di futura generazione, destinate a finalita' analoghe a quelle di cui alla lettera b); 2. (omissis) 3. Per l'attuazione di quanto disposto dal presente articolo sono autorizzati i seguenti limiti di impegno della durata massima di quindici anni: a)-b) (omissis) c) per gli investimenti di cui alla lettera c) del comma 1, in ragione di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1998 e di lire 3.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999; ».