Art. 604
Limiti  di  impegno  per  prototipi  di sistemi e apparati per unita'
                    navali di futura generazione

1.  Ai  sensi  dell'articolo  8,  comma 3, lettera c), della legge 30
novembre  1998,  n.  413,  sono  autorizzati  limiti di impegno della
durata  di  quindici  anni  in  ragione  di euro 1.032.914,00 annui a
decorrere  dall'anno  1998  e  di euro 1.549.371,00 annui a decorrere
dall'anno  1999,  destinati agli investimenti per la realizzazione di
prototipi   di  sistemi  e  apparati  per  unita'  navali  di  futura
generazione di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo medesimo.
 
          Nota all'art. 604:
             - Il testo dell'articolo 8, comma 1, lettera c), e comma
          3,  lettera  c),  della  legge  30  novembre  1998,  n. 413
          (Rifinanziamento    degli    interventi   per   l'industria
          cantieristica  ed armatoriale ed attuazione della normativa
          comunitaria   di   settore),   pubblicata   nella  Gazzetta
          Ufficiale 3 dicembre 1998, n. 283, e' il seguente:
             «Art.  8.  -  1.  Per rendere piu' efficaci le attivita'
          operative   di  propria  responsabilita'  il  Ministro  dei
          trasporti e della navigazione e' autorizzato a disporre:
              a)-b) (omissis)
              c) prototipi, d'intesa con il Ministro della difesa, di
          sistemi   ed   apparati   per   unita'   navali  di  futura
          generazione, destinate a finalita' analoghe a quelle di cui
          alla lettera b);
             2. (omissis)
             3.  Per  l'attuazione  di  quanto  disposto dal presente
          articolo  sono  autorizzati  i  seguenti  limiti di impegno
          della durata massima di quindici anni:
              a)-b) (omissis)
              c)  per  gli  investimenti  di  cui alla lettera c) del
          comma 1, in ragione di lire 2.000 milioni annue a decorrere
          dall'anno  1998  e  di lire 3.000 milioni annue a decorrere
          dall'anno 1999; ».