Art. 605 Rifinanziamento dei programmi di investimento 1. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, il Ministero della difesa e' autorizzato ad assumere impegni pluriennali corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti dalle imprese fornitrici. A tal fine sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di euro 12.394.966,00 dall'anno 1999, di euro 25.822.845,00 dall'anno 2000 e di euro 13.427.879,00 dall'anno 2001.
Note all'art. 605: - Il testo dell'articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 11 agosto 1997, n. 186, e' il seguente: «Art. 4 (Programmi del settore aeronautico). - 3. Per garantire un qualificato livello della presenza italiana nei programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale e realizzati nel contesto dell'Unione europea, e' autorizzato il limite di impegno decennale di lire 100 miliardi per l'anno 1998. A tal fine il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni di mutuo in relazione al predetto limite di impegno nonche' per corrispondere le quote di competenza italiana del programma EFA (European fighter aircraft) in conformita' alle indicazioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero della difesa, che tengano conto dell'avanzamento progettuale».