Art. 605
            Rifinanziamento dei programmi di investimento

1.  Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 4, comma
3,  della  legge  7 agosto 1997, n. 266, il Ministero della difesa e'
autorizzato  ad assumere impegni pluriennali corrispondenti alle rate
di  ammortamento  dei mutui contratti dalle imprese fornitrici. A tal
fine  sono  autorizzati  limiti  di  impegno  quindicennali  di  euro
12.394.966,00  dall'anno 1999, di euro 25.822.845,00 dall'anno 2000 e
di euro 13.427.879,00 dall'anno 2001.
 
          Note all'art. 605:
             -  Il  testo  dell'articolo  4,  comma  3, della legge 7
          agosto  1997,  n.  266 (Interventi urgenti per l'economia),
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale 11 agosto 1997, n. 186, e' il seguente:
             «Art.  4  (Programmi  del settore aeronautico). - 3. Per
          garantire  un  qualificato  livello della presenza italiana
          nei programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico,
          connessi  alle  esigenze  della  difesa  aerea  nazionale e
          realizzati nel contesto dell'Unione europea, e' autorizzato
          il  limite  di  impegno  decennale di lire 100 miliardi per
          l'anno   1998.  A  tal  fine  il  Ministro  del  tesoro  e'
          autorizzato  ad effettuare operazioni di mutuo in relazione
          al  predetto limite di impegno nonche' per corrispondere le
          quote  di  competenza  italiana del programma EFA (European
          fighter  aircraft)  in  conformita'  alle  indicazioni  del
          Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          di  concerto  con  il  Ministero  della difesa, che tengano
          conto dell'avanzamento progettuale».