Art. 606 Programmi interforze a elevato contenuto tecnologico 1. Per il finanziamento di programmi interforze a elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa nel contesto dell'Unione europea, e' autorizzata la spesa, secondo quanto determinato dalla legge di stabilita', da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa.