Art. 606
        Programmi interforze a elevato contenuto tecnologico

1.  Per  il finanziamento di programmi interforze a elevato contenuto
tecnologico,   connessi  alle  esigenze  della  difesa  nel  contesto
dell'Unione   europea,   e'  autorizzata  la  spesa,  secondo  quanto
determinato  dalla  legge  di  stabilita',  da  iscrivere in apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa.