Art. 607
  Prosecuzione dei principali programmi internazionali e interforze

1.  Al  fine  di  consentire la prosecuzione dei principali programmi
internazionali  e  interforze,  anche  a  valenza  internazionale,  e
specialmente  europea,  idonei  a  promuovere  qualificati livelli di
partecipazione  competitiva  dell'industria nazionale, e' autorizzata
la  spesa  annua  di  euro  55  milioni per quindici anni a decorrere
dall'anno  2006  per  l'erogazione  di  contributi  pluriennali  alle
imprese  nazionali  di  riferimento,  ai sensi dell'articolo 4, comma
177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
2.  Lo  stanziamento  di  cui  al  comma 1 e' iscritto nello stato di
previsione  del  Ministero  della  difesa  il  quale  con propri atti
provvede   all'individuazione   sia  delle  procedure  attuative  per
l'erogazione   dei   contributi   sia   delle  imprese  nazionali  di
riferimento cui corrispondere i contributi stessi.
 
          Note all'art. 607:
             -  Il  testo  dell'articolo 4, comma 177, della legge 24
          dicembre  2003,  n. 350 (Disposizioni per la formazione del
          bilancio   annuale   e  pluriennale  dello  Stato  -  legge
          finanziaria  2004),  pubblicata  nel  supplemento ordinario
          alla  Gazzetta  Ufficiale  27  dicembre 2003, n. 299, e' il
          seguente:
             «177.  Fermo  restando quanto previsto dall'articolo 54,
          comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i limiti di
          impegno  iscritti  nel  bilancio dello Stato in relazione a
          specifiche  disposizioni legislative sono da intendere come
          contributo    pluriennale    per    la   realizzazione   di
          investimenti,  di  forniture  di  interesse  nazionale e di
          azioni  mirate  a  favorire  il  trasporto  delle merci con
          modalita'  alternative,  includendo  nel costo degli stessi
          anche  gli  oneri  derivanti  dagli eventuali finanziamenti
          necessari,  ovvero  quale concorso dello Stato al pagamento
          di  una  quota  degli  oneri derivanti dai mutui o da altre
          operazioni  finanziarie che i soggetti interessati, diversi
          dalle  pubbliche  amministrazioni  come  definite secondo i
          criteri  di contabilita' nazionale SEC 95, sono autorizzati
          ad  effettuare  per  la  realizzazione  di  investimenti. I
          contributi,   compresi   gli   eventuali   atti  di  delega
          all'incasso  accettati  dall'Amministrazione,  non  possono
          essere  compresi  nell'ambito  di  procedure  cautelari, di
          esecuzione  forzata  e concorsuali, anche straordinarie. La
          quota  di  concorso  e'  fissata  con  decreto del Ministro
          dell'economia  e  delle finanze, emanato di concerto con il
          Ministro competente».