Art. 61 
Principi generali in materia  di  attribuzioni  e  funzionamento  del
                Consiglio della magistratura militare 
 
1. Il Consiglio ha, per i magistrati militari, le stesse attribuzioni
previste per il Consiglio superiore della magistratura, ivi  comprese
quelle  concernenti  i  procedimenti  disciplinari,   sostituiti   al
Ministro della giustizia e al procuratore generale presso la Corte di
Cassazione,  rispettivamente,  il  Ministro   della   difesa   e   il
procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione. 
2. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza  e  per
la loro validita' e' necessaria la presenza di almeno tre componenti,
di  cui  uno  elettivo.  A  parita'  di  voti  prevale  il  voto  del
presidente. 
3. Il Consiglio dura in carica quattro anni.