Art. 612
Fondo  da  ripartire  per  finalita'  per le quali non si da' luogo a
                      riassegnazioni a bilancio

1.  Si  applicano  al  Ministero  della difesa le disposizioni di cui
all'articolo  2,  commi 615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007,
n.  244,  che  istituiscono, negli stati di previsione dei Ministeri,
appositi  fondi da ripartire, con decreti del Ministro competente, di
concerto   con   il   Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  in
considerazione  dell'andamento delle entrate versate per le quali non
si da' luogo a riassegnazioni a bilancio.
 
          Note all'art. 612:
             -  Il  testo  dell'articolo 2, comma 615, della legge 24
          dicembre 2007, n. 244, e' riportato nelle note all'articolo
          549.  I  successivi commi 616 e 617 del medesimo articolo 2
          cosi' recitano:
             «616.  In  relazione  a  quanto  disposto dal comma 615,
          negli  stati di previsione dei Ministeri di cui al medesimo
          comma  sono  istituiti  appositi  fondi  da  ripartire, con
          decreti   del   Ministro  competente,  nel  rispetto  delle
          finalita' stabilite dalle stesse disposizioni legislative.
             617.  A decorrere dall'anno 2008, la dotazione dei fondi
          di  cui al comma 616 e' determinata nella misura del 50 per
          cento   dei  versamenti  riassegnabili  nell'anno  2006  ai
          pertinenti  capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato.
          L'utilizzazione   dei  fondi  e'  effettuata  dal  Ministro
          competente,  di  concerto  con  il Ministro dell'economia e
          delle   finanze,  in  considerazione  dell'andamento  delle
          entrate  versate.  La  dotazione  dei  fondi e' annualmente
          rideterminata   in   base   all'andamento   dei  versamenti
          riassegnabili  effettuati  entro  il  31  dicembre  dei due
          esercizi  precedenti  in modo da assicurare in ciascun anno
          un risparmio in termini di indebitamento pari a 300 milioni
          di euro».