Art. 612 Fondo da ripartire per finalita' per le quali non si da' luogo a riassegnazioni a bilancio 1. Si applicano al Ministero della difesa le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che istituiscono, negli stati di previsione dei Ministeri, appositi fondi da ripartire, con decreti del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in considerazione dell'andamento delle entrate versate per le quali non si da' luogo a riassegnazioni a bilancio.
Note all'art. 612: - Il testo dell'articolo 2, comma 615, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' riportato nelle note all'articolo 549. I successivi commi 616 e 617 del medesimo articolo 2 cosi' recitano: «616. In relazione a quanto disposto dal comma 615, negli stati di previsione dei Ministeri di cui al medesimo comma sono istituiti appositi fondi da ripartire, con decreti del Ministro competente, nel rispetto delle finalita' stabilite dalle stesse disposizioni legislative. 617. A decorrere dall'anno 2008, la dotazione dei fondi di cui al comma 616 e' determinata nella misura del 50 per cento dei versamenti riassegnabili nell'anno 2006 ai pertinenti capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato. L'utilizzazione dei fondi e' effettuata dal Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in considerazione dell'andamento delle entrate versate. La dotazione dei fondi e' annualmente rideterminata in base all'andamento dei versamenti riassegnabili effettuati entro il 31 dicembre dei due esercizi precedenti in modo da assicurare in ciascun anno un risparmio in termini di indebitamento pari a 300 milioni di euro».