Art. 613
                        Fondo a disposizione

1.  Per provvedere alle eventuali deficienze dei capitoli riguardanti
le  spese  di  cui  all'articolo 550 e ai bisogni di cui all'articolo
552,  e'  istituito  nello  stato  di  previsione del Ministero della
difesa un fondo a disposizione.
2.  Il  prelevamento  di  somme  da  tale  fondo  e la iscrizione nei
capitoli  suddetti  e' fatta con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze.
3. I capitoli a favore dei quali possono farsi prelevamenti dal detto
fondo  sono  indicati  in  un  elenco  da  annettersi  allo  stato di
previsione del Ministero della difesa.