Art. 614 
Incremento del fondo per  l'incentivazione  della  produttivita'  del
                personale del Ministero della difesa 
 
1.  In  relazione  alle  prioritarie  e  urgenti  esigenze   connesse
all'intensificarsi delle attivita'  di  supporto  alle  Forze  armate
impiegate nelle missioni internazionali  e  ai  conseguenti  maggiori
carichi  di  lavoro  derivanti  dall'accresciuta  complessita'  delle
funzioni assegnate al personale in servizio presso il Ministero della
difesa, e' autorizzata la spesa di euro 15 milioni  a  decorrere  dal
2008, da destinare, attraverso la contrattazione collettiva nazionale
integrativa,  all'incentivazione  della  produttivita'  del  predetto
personale,  nella  misura  di  un  terzo  in  favore  del   personale
appartenente alle aree professionali e della restante parte in favore
del personale contrattualizzato appartenente alle aree funzionali. 
2. E' fatto salvo quanto disposto dall'articolo 67, commi 2 e 3,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche' dal decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150. 
 
          Note all'art. 614:
             -   Il   testo  dell'articolo  67,  commi  2  e  3,  del
          decreto-legge  25  giugno  2008,  n. 112, citato nelle note
          all'articolo 556, e' il seguente:
             «Art. 67 (Norme in materia di contrattazione integrativa
          e  di  controllo dei contratti nazionali ed integrativi). -
          1. (omissis)
             2.  Per  l'anno 2009, nelle more di un generale riordino
          della  materia  concernente  la  disciplina del trattamento
          economico accessorio, ai sensi dell'articolo 45 del decreto
          legislativo  30  marzo 2001, n. 165, rivolta a definire una
          piu' stretta correlazione di tali trattamenti alle maggiori
          prestazioni  lavorative  e allo svolgimento di attivita' di
          rilevanza  istituzionale che richiedono particolare impegno
          e  responsabilita',  tutte le disposizioni speciali, di cui
          all'allegato  B,  che prevedono risorse aggiuntive a favore
          dei   fondi   per  il  finanziamento  della  contrattazione
          integrativa    delle    Amministrazioni    statali,    sono
          disapplicate.
             3.  A decorrere dall'anno 2010 le risorse previste dalle
          disposizioni  di  cui all'allegato B, che vanno a confluire
          nei   fondi   per  il  finanziamento  della  contrattazione
          integrativa delle Amministrazioni statali, sono ridotte del
          20%  e  sono  utilizzate  sulla  base  di  nuovi  criteri e
          modalita'  di cui al comma 2 che tengano conto dell'apporto
          individuale  degli  uffici e dell'effettiva applicazione ai
          processi  di  realizzazione  degli  obiettivi istituzionali
          indicati dalle predette disposizioni».
             -  Il  decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150
          (Attuazione  della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
          ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
          efficienza  e trasparenza delle pubbliche amministrazioni),
          e'  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale 31 ottobre 2009, n. 254.