Art. 614 Incremento del fondo per l'incentivazione della produttivita' del personale del Ministero della difesa 1. In relazione alle prioritarie e urgenti esigenze connesse all'intensificarsi delle attivita' di supporto alle Forze armate impiegate nelle missioni internazionali e ai conseguenti maggiori carichi di lavoro derivanti dall'accresciuta complessita' delle funzioni assegnate al personale in servizio presso il Ministero della difesa, e' autorizzata la spesa di euro 15 milioni a decorrere dal 2008, da destinare, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, all'incentivazione della produttivita' del predetto personale, nella misura di un terzo in favore del personale appartenente alle aree professionali e della restante parte in favore del personale contrattualizzato appartenente alle aree funzionali. 2. E' fatto salvo quanto disposto dall'articolo 67, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche' dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
Note all'art. 614: - Il testo dell'articolo 67, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, citato nelle note all'articolo 556, e' il seguente: «Art. 67 (Norme in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi). - 1. (omissis) 2. Per l'anno 2009, nelle more di un generale riordino della materia concernente la disciplina del trattamento economico accessorio, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rivolta a definire una piu' stretta correlazione di tali trattamenti alle maggiori prestazioni lavorative e allo svolgimento di attivita' di rilevanza istituzionale che richiedono particolare impegno e responsabilita', tutte le disposizioni speciali, di cui all'allegato B, che prevedono risorse aggiuntive a favore dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni statali, sono disapplicate. 3. A decorrere dall'anno 2010 le risorse previste dalle disposizioni di cui all'allegato B, che vanno a confluire nei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni statali, sono ridotte del 20% e sono utilizzate sulla base di nuovi criteri e modalita' di cui al comma 2 che tengano conto dell'apporto individuale degli uffici e dell'effettiva applicazione ai processi di realizzazione degli obiettivi istituzionali indicati dalle predette disposizioni». - Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009, n. 254.