Art. 615 
               Fondo per esigenze di difesa nazionale 
 
1. Per il finanziamento degli interventi a sostegno dell'economia nel
settore dell'industria nazionale a elevato contenuto  tecnologico  e'
istituito un apposito fondo iscritto nello stato  di  previsione  del
Ministero della difesa, con una dotazione di euro 1.017  milioni  per
l'anno 2009,  per  la  realizzazione  di  programmi  di  investimento
pluriennale per esigenze di  difesa  nazionale,  derivanti  anche  da
accordi internazionali. Dall'anno 2010, per la dotazione del fondo si
provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della  legge
31 dicembre 2009, n. 196. Con uno o piu' decreti del  Ministro  della
difesa, da comunicare al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
tramite l'Ufficio centrale del bilancio, e alla Corte dei conti, sono
individuati, nell'ambito della predetta pianificazione,  i  programmi
in  esecuzione  o  da  avviare  con  le  disponibilita'  del   fondo,
disponendo le conseguenti variazioni di  bilancio.  Con  decreti  del
Ministro della difesa, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, sono  individuate  le  modalita'  e  le  procedure  di
assunzione di spesa anche a carattere  pluriennale  per  i  programmi
derivati da accordi internazionali. 
 
          Nota all'art. 615:
             -  Il testo dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della
          legge   31   dicembre  2009,  n.  196,  citata  nelle  note
          all'articolo 559, e' il seguente:
             «3. La legge di stabilita' contiene esclusivamente norme
          tese  a  realizzare  effetti  finanziari con decorrenza nel
          triennio  considerato  dal  bilancio  pluriennale. Essa non
          puo' contenere norme di delega o di carattere ordinamentale
          ovvero organizzatorio, ne' interventi di natura localistica
          o microsettoriale. In particolare, essa indica:
              a)-d) (omissis)
              e)  gli  importi,  in apposita tabella, con le relative
          aggregazioni  per  programma  e  per  missione, delle quote
          destinate  a gravare su ciascuno degli anni considerati per
          le  leggi  che  dispongono spese a carattere pluriennale in
          conto capitale, con distinta e analitica evidenziazione dei
          rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni; ».