Art. 618 
                Fondo per le missioni internazionali 
 
1. Allo scopo di consentire la necessaria flessibilita' nell'utilizzo
delle risorse di cui all'articolo  1,  comma  1240,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, e' istituito nello  stato  di  previsione  del
Ministero della difesa, missione "Difesa e sicurezza del territorio",
il  programma   "Missioni   militari   internazionali",   nel   quale
confluiscono in apposito fondo le autorizzazioni di  spesa  correlate
alla prosecuzione delle missioni internazionali svolte  al  di  fuori
del territorio nazionale, autorizzate dall'autorita'  gerarchicamente
o funzionalmente sopra ordinata al dipendente. 
2. In relazione alle specifiche esigenze da finanziare,  il  Ministro
della  difesa,  con  propri  decreti  da  comunicare   al   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  e'  autorizzato  a   disporre   le
necessarie variazioni di bilancio sui pertinenti capitoli di spesa, a
valere sulle autorizzazioni di spesa confluite nel predetto fondo. 
 
          Nota all'art. 618:
             -  Il  testo dell'articolo 1, comma 1240, della legge 27
          dicembre  2006, n. 296, citata nelle note all'articolo 596,
          e' il seguente:
             «1240.  E'  autorizzata,  per  ciascuno degli anni 2007,
          2008   e   2009,  la  spesa  di  euro  1  miliardo  per  il
          finanziamento  della  partecipazione italiana alle missioni
          internazionali di pace. A tal fine e' istituito un apposito
          fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa del
          Ministero dell'economia e delle finanze».