Art. 619
Fondi  in  conto capitale e di parte corrente per la riallocazione di
funzioni  svolte  presso  infrastrutture  in  uso  al Ministero della
     difesa individuate per la consegna all'Agenzia del demanio

1. Per le finalita' di cui all'articolo 307, comma 5, sono istituiti,
nello  stato  di  previsione  del Ministero della difesa, un fondo in
conto  capitale  e  uno  di  parte  corrente  le  cui  dotazioni sono
determinate  dalla  legge di stabilita' in relazione alle esigenze di
realizzazione  del programma di cui al predetto articolo, comma 2. Al
fondo  in  conto capitale concorrono anche i proventi derivanti dalle
attivita'  di  valorizzazione effettuate dall'Agenzia del demanio con
riguardo  alle  infrastrutture  militari,  ancora in uso al Ministero
della  difesa,  oggetto  del  comma  4  dell'articolo  medesimo. Alla
ripartizione  dei  predetti  fondi  si  provvede  mediante uno o piu'
decreti  del  Ministro  della  difesa,  da  comunicare  al  Ministero
dell'economia  e  delle finanze. Ai proventi di cui al presente comma
non si applica l'articolo 2, comma 615, della legge 24 dicembre 2007,
n.  244,  ed  essi  sono  integralmente  riassegnati  allo  stato  di
previsione del Ministero della difesa.
2. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 545, comma 1, i
proventi derivanti dalle alienazioni di cui all'articolo 49, comma 2,
della  legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono integralmente riassegnati
al  fondo  di  parte corrente istituito nello stato di previsione del
Ministero  della  difesa, in relazione alle esigenze di realizzazione
del programma di cui al citato articolo 307, comma 2.
 
          Note all'art. 619:
             -  Il  testo  dell'articolo 2, comma 615, della legge 24
          dicembre 2007, n. 244, e' riportato nelle note all'articolo
          549.
             - Per il testo dell'articolo 49, comma 2, della legge 23
          dicembre 2000, n. 388, si vedano le note all'art. 307.