Art. 621 Acquisto dello stato di militare 1. E' militare il cittadino che presta servizio armato a difesa della Patria, nella posizione di servizio o in congedo, secondo quanto stabilito dalle norme del presente codice. 2. Il servizio e' prestato: a) su base volontaria in tempo di pace; b) anche su base obbligatoria, al verificarsi delle condizioni e nei limiti stabiliti dal libro VIII del presente codice. 3. Lo stato di militare si acquisisce all'atto dell'arruolamento e si conserva anche durante lo stato di: a) disperso; b) prigioniero a causa di guerra, di grave crisi internazionale, di conflitti armati assimilabili, ancorche' non formalmente dichiarati, o di impiego in missioni internazionali; i doveri del militare prigioniero sono indicati nel regolamento. 4. E' arruolato il cittadino italiano dichiarato idoneo al servizio militare incondizionato e inserito in un'organizzazione militare dello Stato o legittimamente riconosciuta; l'arruolamento volontario e' disciplinato dal titolo II del presente libro; l'arruolamento obbligatorio e' disciplinato dal libro VIII del presente codice. 5. Lo stato di militare comporta l'osservanza dei doveri e degli obblighi relativi alla disciplina militare stabiliti dal presente codice e dal regolamento. 6. Il militare e' tenuto a prestare giuramento all'atto di assunzione del servizio. Gli ufficiali, i sottufficiali e i graduati prestano giuramento individuale, mentre gli altri militari lo prestano collettivamente. Nel regolamento sono indicate le modalita' con le quali e' prestato il giuramento.