Art. 621 
                  Acquisto dello stato di militare 
 
1. E' militare il cittadino che presta servizio armato a difesa della
Patria, nella posizione di servizio  o  in  congedo,  secondo  quanto
stabilito dalle norme del presente codice. 
2. Il servizio e' prestato: 
a) su base volontaria in tempo di pace; 
b) anche su base obbligatoria, al verificarsi delle condizioni e  nei
limiti stabiliti dal libro VIII del presente codice. 
3. Lo stato di militare si acquisisce all'atto dell'arruolamento e si
conserva anche durante lo stato di: 
a) disperso; 
b) prigioniero a causa di guerra, di grave crisi  internazionale,  di
conflitti armati assimilabili, ancorche' non formalmente  dichiarati,
o di impiego  in  missioni  internazionali;  i  doveri  del  militare
prigioniero sono indicati nel regolamento. 
4. E' arruolato il cittadino italiano dichiarato idoneo  al  servizio
militare incondizionato  e  inserito  in  un'organizzazione  militare
dello Stato o legittimamente riconosciuta; l'arruolamento  volontario
e' disciplinato dal titolo  II  del  presente  libro;  l'arruolamento
obbligatorio e' disciplinato dal libro VIII del presente codice. 
5. Lo stato di militare comporta  l'osservanza  dei  doveri  e  degli
obblighi relativi alla disciplina  militare  stabiliti  dal  presente
codice e dal regolamento. 
6. Il militare e' tenuto a prestare giuramento all'atto di assunzione
del servizio. Gli ufficiali, i sottufficiali e  i  graduati  prestano
giuramento  individuale,  mentre  gli  altri  militari  lo   prestano
collettivamente. Nel regolamento sono indicate le  modalita'  con  le
quali e' prestato il giuramento.