Art. 622 
                   Perdita dello stato di militare 
 
1. Lo stato di militare si perde esclusivamente: 
a) per indegnita' a seguito di degradazione, ai sensi degli  articoli
28 del codice penale militare di pace e 31 del codice penale militare
di guerra; 
b) per interdizione perpetua dai pubblici uffici,  anche  in  base  a
sentenza penale straniera alla quale  e'  stato  dato  riconoscimento
nello Stato; 
c) per estinzione del rapporto  di  impiego  ai  sensi  dell'articolo
32-quinquies del codice penale. 
 
          Note all'art. 622:
             -  Il  testo  dell'art. 28 del codice penale militare di
          pace e' il seguente:
             « Art. 28 (Degradazione). - La degradazione si applica a
          tutti i militari, e' perpetua e priva il condannato:
              1.  della  qualita'  di  militare e, salvo che la legge
          disponga  altrimenti, della capacita' di prestare qualunque
          servizio,  incarico  od  opera  per  le  forze armate dello
          Stato;
              2. delle decorazioni, delle pensioni e del diritto alle
          medesime  per  il servizio anteriormente prestato. La legge
          determina  i casi, nei quali la condanna alla pena di morte
          importa  la  degradazione.  La  condanna  all'ergastolo, la
          condanna  alla  reclusione  per  un  tempo  non inferiore a
          cinque   anni  e  la  dichiarazione  di  abitualita'  o  di
          professionalita'   nel   delitto,   ovvero  di  tendenza  a
          delinquere,  pronunciate  contro  militari in servizio alle
          armi  o  in  congedo,  per  reati  militari,  importano  la
          degradazione.  Nel  caso di condanna alla pena di morte con
          degradazione  e  in  quelli  indicati nel comma precedente,
          restano fermi le pene accessorie e gli altri effetti penali
          derivanti   dalla  condanna  a  norma  della  legge  penale
          comune.».
             -  Il  testo  dell'art. 31 del codice penale militare di
          guerra e' il seguente:
             «  Art.  31  (Degradazione). - Il militare incorso nella
          degradazione  per effetto di una condanna a pena detentiva,
          la  cui esecuzione e' stata differita a norma dell'articolo
          29,  continua,  per  tutto  il  tempo in cui la pena non e'
          eseguita,  a  prestare servizio militare, e la degradazione
          produce, per tale periodo, gli effetti della rimozione.».
             -  Il  testo dell'art. 32-quinquies del codice penale e'
          il seguente:
             «  Art.  32-quinquies  (Casi  nei  quali  alla  condanna
          consegue l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego).
          - Salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 31, la condanna
          alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni per i
          delitti  di  cui  agli articoli 314, primo comma, 317, 318,
          319,  319-ter  e  320  importa  altresi'  l'estinzione  del
          rapporto   di   lavoro  o  di  impiego  nei  confronti  del
          dipendente  di  amministrazioni  od enti pubblici ovvero di
          enti a prevalente partecipazione pubblica.».