Art. 622 Perdita dello stato di militare 1. Lo stato di militare si perde esclusivamente: a) per indegnita' a seguito di degradazione, ai sensi degli articoli 28 del codice penale militare di pace e 31 del codice penale militare di guerra; b) per interdizione perpetua dai pubblici uffici, anche in base a sentenza penale straniera alla quale e' stato dato riconoscimento nello Stato; c) per estinzione del rapporto di impiego ai sensi dell'articolo 32-quinquies del codice penale.
Note all'art. 622: - Il testo dell'art. 28 del codice penale militare di pace e' il seguente: « Art. 28 (Degradazione). - La degradazione si applica a tutti i militari, e' perpetua e priva il condannato: 1. della qualita' di militare e, salvo che la legge disponga altrimenti, della capacita' di prestare qualunque servizio, incarico od opera per le forze armate dello Stato; 2. delle decorazioni, delle pensioni e del diritto alle medesime per il servizio anteriormente prestato. La legge determina i casi, nei quali la condanna alla pena di morte importa la degradazione. La condanna all'ergastolo, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni e la dichiarazione di abitualita' o di professionalita' nel delitto, ovvero di tendenza a delinquere, pronunciate contro militari in servizio alle armi o in congedo, per reati militari, importano la degradazione. Nel caso di condanna alla pena di morte con degradazione e in quelli indicati nel comma precedente, restano fermi le pene accessorie e gli altri effetti penali derivanti dalla condanna a norma della legge penale comune.». - Il testo dell'art. 31 del codice penale militare di guerra e' il seguente: « Art. 31 (Degradazione). - Il militare incorso nella degradazione per effetto di una condanna a pena detentiva, la cui esecuzione e' stata differita a norma dell'articolo 29, continua, per tutto il tempo in cui la pena non e' eseguita, a prestare servizio militare, e la degradazione produce, per tale periodo, gli effetti della rimozione.». - Il testo dell'art. 32-quinquies del codice penale e' il seguente: « Art. 32-quinquies (Casi nei quali alla condanna consegue l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego). - Salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 31, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 importa altresi' l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica.».