Art. 625 
Rapporti con l'ordinamento generale del lavoro alle dipendenze  delle
       amministrazioni pubbliche e altri ordinamenti speciali 
 
1. Al personale militare si applicano le disposizioni  contenute  nel
presente libro. 
2. Rimane ferma la disciplina dettata nel titolo II del libro  V  per
il servizio a qualunque titolo prestato da personale civile in favore
dell'Amministrazione della difesa e delle Forze armate. 
3.  Il  personale  religioso  impiegato  dall'Amministrazione   della
difesa, il personale della  Croce  rossa  italiana  ausiliario  delle
Forze armate e il personale militare dell'Associazione dei  cavalieri
italiani del sovrano militare Ordine di Malta  sono  disciplinati  in
via esclusiva dal libro V.