Art. 629 
      Successione e corrispondenza dei gradi dei sottufficiali 
 
1. La successione e la corrispondenza  dei  gradi  dei  sottufficiali
sono cosi' determinate in ordine crescente: 
a) sergente: vicebrigadiere per l'Arma dei  carabinieri  e  il  Corpo
della Guardia di finanza; 
b) sergente maggiore: secondo capo della Marina militare;  brigadiere
per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza; 
c) sergente maggiore capo: secondo capo scelto della Marina militare; 
brigadiere capo per l'Arma dei carabinieri e il Corpo  della  Guardia
di finanza; 
d) maresciallo: capo di 3^ classe per la Marina militare; maresciallo
di 3^ classe per l'Aeronautica militare; 
e) maresciallo ordinario: capo di 2^ classe per la  Marina  militare;
maresciallo di 2^ classe per l'Aeronautica militare; 
f) maresciallo capo: capo  di  1^  classe  per  la  Marina  militare;
maresciallo di 1^ classe per l'Aeronautica militare; 
g) primo maresciallo: maresciallo  aiutante  sostituto  ufficiale  di
pubblica sicurezza per l'Arma dei carabinieri;  maresciallo  aiutante
per il Corpo della Guardia di finanza. 
2. Ai primi marescialli e gradi corrispondenti puo' essere attribuita
la qualifica di luogotenente. I primi marescialli luogotenenti  hanno
rango preminente sui pari grado; fra primi  marescialli  luogotenenti
si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche  nel
caso di pari grado con diversa anzianita'.